Cassazione Civile, Ordinanza n. 25678/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato, con ricorso ex art. 442 c.p.c., la delibera dell’11 maggio 2016 con cui la Cassa aveva respinto il suo ricorso amministrativo contro la cartella di pagamento n. 097 2015 0135226227000, notificata l’11 gennaio 2016 e relativa a contributi e sanzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014. Deduceva, tra l’altro, la decadenza della Cassa dalla riscossione dei crediti contributivi per gli anni 2012 e 2013, iscritti a ruolo per complessivi € 6.150,36, e chiedeva l’annullamento della cartella anche per la mancata risposta all’istanza di sospensione. Dopo il rigetto in primo grado, confermato dalla Corte d’appello di Roma, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, connessi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che la decadenza prevista da tale norma ha natura sostanziale, o comunque mista, e non meramente processuale: ne avrebbe dovuto conseguire l’annullamento di diritto delle partite dopo 220 giorni senza riscontro all’istanza di sospensione presentata all’agente della riscossione il 21 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 537 e seguenti, della l. n. 228/2012. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1, commi 537-540, della stessa legge, sostenendo che, qualificata la decadenza come sostanziale, l’istanza rientrava nei casi tassativi previsti e il silenzio protratto per 220 giorni aveva prodotto il silenzio-accoglimento e l’annullamento delle pretese. La sentenza dà inoltre conto delle domande originarie di annullamento per silenzio-assenso e di nullità o annullamento della delibera per omessa indicazione del giudice e dei termini d’impugnazione; i motivi sottoposti alla Cassazione, tuttavia, riguardavano la natura della decadenza e gli effetti del silenzio sull’istanza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha confermato che la decadenza prevista dall’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 per la tardiva iscrizione a ruolo ha natura processuale, non sostanziale: essa impedisce di avvalersi del titolo esecutivo, ma non estingue il credito contributivo, che nel giudizio di opposizione alla cartella deve essere comunque accertato nell’an e nel quantum e può essere fatto valere dall’ente nel medesimo giudizio. Perciò tale decadenza non rientra tra i casi tassativi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012 e il mancato riscontro entro 220 giorni non determina il discarico ex lege dei debiti. Il secondo motivo, fondato sulla diversa qualificazione della decadenza, è stato travolto dal rigetto del primo. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l’INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda.
La decadenza prevista dall’art. 25 per la tardiva iscrizione a ruolo è processuale: preclude l’utilizzo del ruolo come titolo esecutivo, ma non estingue il credito contributivo né impedisce che ne sia chiesto l’accertamento e il pagamento nel giudizio di opposizione.
art. 1, commi 537-540, l. n. 228/2012
Conclusivamente, afferma il Collegio che, poiché la decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 non è causa estintiva della pretesa contributiva, non può essere ricondotta alle ipotesi tassative e di stretta interpretazione, di cui all’art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, conseguentemente, la mancata risposta nel termine di 220 giorni, di cui al comma 540, dell’art. 1 cit., sulla domanda di sospensione formulata dal contribuente in ragione della dedotta tardività dell’iscrizione a ruolo, non comporta il discarico ex lege dei debiti.
L’annullamento automatico delle partite e il discarico conseguenti al silenzio protratto per 220 giorni operano solo quando l’istanza si fondi su una delle cause tassative previste dal comma 538, idonee a incidere sull’esistenza o esigibilità della pretesa. La decadenza processuale per tardiva iscrizione a ruolo non è una causa estintiva del credito e non produce tale effetto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ha natura processuale e non estingue il credito: impedisce all’ente di procedere sulla base di quel titolo esecutivo, ma non preclude l’accertamento della pretesa contributiva nel merito.
- Nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale per crediti contributivi si instaura un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale; il giudice deve quindi accertare l’esistenza e l’ammontare del credito, e l’ente può chiedere il pagamento nel medesimo giudizio anche se non può più avvalersi del ruolo.
- Il silenzio dell’ente per 220 giorni sull’istanza di sospensione prevista dall’art. 1, commi 537-540, della l. n. 228/2012 non determina il discarico automatico quando l’istanza si fondi sulla decadenza processuale per tardiva iscrizione a ruolo, poiché questa non è una causa estintiva della pretesa compresa tra i presupposti tassativi di annullamento.
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