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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25680/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

Due professionisti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 91/2022, depositata il 31 marzo 2022, che, riformando la decisione di primo grado, li aveva dichiarati tenuti a versare all’INPS i contributi alla Gestione separata per gli anni 2012 e 2013. Il Tribunale aveva invece dichiarato i contributi non dovuti perché prescritti. Il ricorso per cassazione era articolato in nove motivi. Con i primi sette i ricorrenti contestavano, sotto diversi profili, la debenza dei contributi: sostenevano che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non riguardasse professionisti iscritti agli albi e soggetti alla Cassa previdenziale di categoria; che il versamento del contributo integrativo alla Cassa escludesse un ulteriore obbligo contributivo; e che la contribuzione richiesta violasse l’autonomia degli enti previdenziali, il principio di unicità ed esclusività del regime previdenziale e l’art. 38 Cost. Il secondo motivo denunciava inoltre l’omesso esame dell’iscrizione dei ricorrenti ai rispettivi albi. Il settimo motivo censurava vizi processuali e motivazionali, compresa la violazione del principio di non interpretabilità della legge interpretativa. Con l’ottavo motivo i ricorrenti contestavano il dies a quo della prescrizione: sostenevano che dovesse coincidere con la scadenza ordinaria del pagamento dei contributi, e non con il 20 agosto dell’anno successivo, termine individuato dalla Corte territoriale facendo riferimento alla possibilità di pagare con maggiorazione. Con il nono motivo contestavano l’applicazione del regime sanzionatorio dell’evasione anziché di quello dell’omissione.

La decisione

La Corte ha accolto l’ottavo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri, inclusi quelli sulla debenza dei contributi e sul regime sanzionatorio. Ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dell’eventuale differimento normativo del termine ordinario disposto dai d.P.C.M.; non rilevano invece gli ulteriori termini che consentono il pagamento tardivo con maggiorazione. Per i contributi 2012, il termine rilevante era l’8 luglio 2013, differito dal d.P.C.M. del 13 giugno 2013; per quelli 2013, era il 7 luglio 2014, differito dal d.P.C.M. del 13 giugno 2014. La Corte d’appello aveva invece fatto decorrere la prescrizione dal 20 agosto 2013 e dal 20 agosto 2014, valorizzando la possibilità di pagare con maggiorazione, e aveva inoltre errato nel ritenere applicabile il differimento generale al 20 agosto, che riguarda soltanto adempimenti con scadenza dal 1º al 20 agosto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta, delle esigenze organizzative dell’amministrazione; a detti atti è attribuita, insomma, funzione integrativa ed attuativa del disposto normativo, nei termini di cui innanzi.

    I d.P.C.M. emanati in base a questa disposizione possono modificare i termini per gli adempimenti relativi a imposte e contributi e, quando svolgono funzione attuativa o integrativa della legge, hanno valenza normativa rilevante anche per determinare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

    I contributi dovuti alla Gestione separata devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi; il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento così individuato, comprensivo degli eventuali differimenti normativi del termine ordinario.

  • art. 3-quater d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 44 del 2012

    E’ la lettera della disposizione innanzi riportata che chiarisce in modo inequivoco, quindi, che il differimento concerne esclusivamente i pagamenti delle somme che hanno scadenza nel range temporale dal 1^ al 20 agosto di ogni anno e tali non sono i contributi gestione separata qui in rilievo che, come detto, avevano scadenza anteriore.

    Il differimento al 20 agosto senza maggiorazione opera soltanto per i pagamenti che hanno scadenza originaria tra il 1º e il 20 agosto; non sposta la scadenza di contributi che, come quelli in esame, scadono prima di tale intervallo.

  • art. 37, comma 11-bis, d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla l. n. 248 del 2006

    E’ la lettera della disposizione innanzi riportata che chiarisce in modo inequivoco, quindi, che il differimento concerne esclusivamente i pagamenti delle somme che hanno scadenza nel range temporale dal 1^ al 20 agosto di ogni anno e tali non sono i contributi gestione separata qui in rilievo che, come detto, avevano scadenza anteriore.

    La proroga dei versamenti al 20 agosto riguarda esclusivamente somme la cui scadenza cade dal 1º al 20 agosto e non si applica a contributi con termine di pagamento anteriore.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935

    lo si desume dal r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui ciascun contributo doveva essere versato.

Massime di principio

  • Quando la prescrizione è stata oggetto di valutazione nel giudizio di merito, l’intera fattispecie prescrizionale resta sub iudice: il giudice di legittimità può quindi esaminare d’ufficio anche l’individuazione del dies a quo, senza che su tale profilo si formi giudicato interno.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento, eventualmente differito da un provvedimento normativo; la data di presentazione della dichiarazione dei redditi non costituisce il dies a quo.
  • Per individuare il dies a quo della prescrizione rileva il termine ordinario di pagamento, anche quando differito da un d.P.C.M. avente natura normativa. Non rilevano invece i successivi termini che consentono di effettuare il pagamento tardivo con maggiorazione, perché la maggiorazione evidenzia la tardività del versamento.
  • Il differimento generale al 20 agosto previsto per determinati adempimenti fiscali e versamenti si applica soltanto agli obblighi la cui scadenza cade dal 1º al 20 agosto; non si estende a contributi con scadenza anteriore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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