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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23287/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva notificato alla società un avviso di liquidazione TARI per l'anno 2014 relativo allo stabilimento industriale in cui la contribuente produce e commercializza cementi, ritenendo assoggettabili a tassa superfici maggiori di quelle dichiarate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello principale del Comune e accolto parzialmente l'appello incidentale della contribuente, escludendo dall'imposizione varie aree e superfici produttive e ritenendo non dovuta la TARI su aree dove si producono solo rifiuti speciali auto-smaltiti o su superfici pertinenziali e produttive. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo non emergono i contenuti specifici dei motivi, poiché la Corte li ha dichiarati assorbiti/inutile esame per tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dalla contribuente, rilevando che il ricorso per cassazione del Comune era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di impugnazione. Ha compensato integralmente le spese della fase di legittimità in ragione del contrasto giurisprudenziale richiamato e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era spirato prima della notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. come base del termine breve di impugnazione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario di secondo grado il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; la Corte afferma che la notifica della sentenza è idonea a far decorrere il termine anche se non risulti il deposito delle formalità previste dall'art. 38, quando non vi sia contestazione sulla ritualità della notifica.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    comma 1, comma 2 e comma 3

    Le formalità di deposito dell'originale o della copia notificata servono a verificare la regolarità della notifica, ma non incidono, secondo l'orientamento accolto dalla Corte, sulla decorrenza del termine breve quando la notificazione sia pacifica e non contestata; il termine lungo opera solo quando nessuna parte provveda alla notificazione o la notifica manchi/risulti invalida.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come termine lungo applicabile solo in mancanza di notificazione della sentenza, non nel caso di notifica ritualmente eseguita e non contestata.

  • D.L. n. 18 del 2020

    La sospensione dei termini non è stata ritenuta applicabile al caso, sia per l'ambito soggettivo sia per il periodo temporale.

  • L. n. 27 del 2020

    Legge di conversione del D.L. n. 18 del 2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini non applicabile alla controversia.

  • D.L. n. 23 del 2020

    La sospensione dei termini prevista da questa disposizione non è stata ritenuta applicabile alla controversia.

  • L. n. 40 del 2020

    Legge di conversione del D.L. n. 23 del 2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini non applicabile alla controversia.

  • L. n. 197 del 2022

    La sospensione dei termini prevista da questa disposizione non era applicabile ratione temporis al caso concreto.

  • art. 92 c.p.c.

    Il contrasto giurisprudenziale sulla questione della decorrenza del termine breve è stato ritenuto idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza d'appello è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione anche se non risulti provato il successivo deposito dell'originale o della copia notificata, quando la notificazione sia pacifica e non sia contestata la sua regolarità o corrispondenza all'originale.
  • Le formalità di deposito previste dall'art. 38 d.lgs. 546/1992 hanno funzione di controllo della regolarità della notificazione, ma non possono trasformare in inefficace una notificazione effettivamente eseguita e incontestata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
  • Il termine lungo di impugnazione opera solo quando nessuna parte notifichi la sentenza oppure la notificazione manchi o sia invalida; non opera invece per il solo difetto di prova del deposito successivo, se la notifica risulta avvenuta e non è contestata.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve applicabile, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi.
  • Un contrasto giurisprudenziale sulla questione processuale decisa può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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