Cassazione Civile, Ordinanza n. 23238/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico edilizia residenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'ente proprietario di alcuni locali di edilizia residenziale, occupati da privati, per ottenerne il rilascio perché privi di titolo e per conseguire l'indennità di occupazione. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando gli occupanti e il Comune in solido per le somme maturate dal maggio 1996. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo che i locali fossero stati messi a disposizione del Comune e che quest'ultimo avesse svolto un ruolo attivo nella loro gestione e nell'assegnazione agli occupanti. In cassazione il Comune ha proposto un solo motivo, formalmente ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto storico decisivo: secondo il ricorrente, gli alloggi erano stati assegnati agli occupanti nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, in esercizio di potestà amministrativa, senza che ciò implicasse disponibilità o gestione civilistica dei beni; la permanenza degli occupanti sarebbe dipesa dal loro rifiuto di stipulare i contratti definitivi per carenze costruttive. Il Comune ha inoltre richiamato, in rubrica, gli artt. 2909 c.c., 99 e 116 c.p.c., ma senza articolare una specifica censura di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non individuasse un fatto storico omesso, ma mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze documentali e una rilettura del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva espressamente esaminato la documentazione richiamata dal Comune e che, trattandosi di doppia conforme sulle questioni di fatto, il vizio motivazionale non era comunque deducibile senza l'onere di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il richiamo all'art. 116 c.p.c. è stato ritenuto inidoneo, perché non era stata dedotta una violazione del paradigma legale di valutazione della prova ma solo una critica all'apprezzamento del materiale istruttorio. Le eccezioni dei controricorrenti sulla loro legittimazione passiva sono state dichiarate assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico decisivo
Il vizio è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa lettura delle prove.
Il richiamo alla norma, isolatamente evocato in rubrica, non è stato ritenuto idoneo a introdurre una specifica censura di violazione di legge.
Il semplice richiamo della norma, senza individuare un errore di diritto nella sentenza impugnata, non vale a trasformare la doglianza in vizio di violazione di legge.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica un criterio di valutazione errato; non basta contestare il risultato dell'apprezzamento del materiale probatorio.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito: il ricorrente deve indicare un preciso fatto storico non scrutinato dalla sentenza impugnata.
- Non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. le questioni controverse, le deduzioni difensive e i singoli elementi istruttori presi in considerazione nel complesso dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il regime legale di valutazione della prova; non è deducibile per contestare il convincimento raggiunto sulla base delle prove acquisite.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il vizio motivazionale è in linea di massima precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il richiamo formale a norme di legge, senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto asseritamente errate, non integra una censura di violazione o falsa applicazione di legge.
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