Cassazione Civile, Ordinanza n. 23234/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione aveva impugnato davanti al Tribunale e poi alla Corte d'appello un'ingiunzione di pagamento emessa dall'Agenzia del Demanio per euro 127.785,56, somme pretese a titolo di indennità per la presunta occupazione senza titolo di locali di proprietà demaniale siti in Genova, via Sampierdarena 36, per il periodo 2007-2015. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione del r.d. n. 639/1910, artt. 1, 2 e 3; 2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 150/2011; 3) violazione e falsa applicazione del r.d. n. 639/1910 e della l. n. 311/2004; 4) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata iscrizione a ruolo del credito da parte della PA; 5) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla data di deposito del ricorso gerarchico. La Corte di cassazione, però, non è entrata nell'esame di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso era stato notificato il 21/10/2022 ma depositato solo il 16/12/2022, oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. La richiesta di rimessione in termini è stata ritenuta non supportata da prova di un errore scusabile non imputabile alla parte, essendosi la ricorrente limitata ad allegare un malfunzionamento del sistema di pagamento telematico senza dimostrarlo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito rispetto al termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. Ha ritenuto irrilevante la mancata eccezione della controparte, osservando che l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio. Ha altresì respinto implicitamente l'istanza di rimessione in termini per difetto di prova dell'impedimento non imputabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla refusione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine previsto comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
la rimessione in termini è astrattamente utilizzabile se il tardivo deposito dipende da causa non imputabile, ma richiede una tempestiva richiesta e la prova dell'impedimento.
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori.
r.d. n. 639/1910, artt. 1, 2 e 3
norme invocate dalla ricorrente nei motivi di merito, non esaminate per l'improcedibilità del ricorso.
norma invocata nei motivi di ricorso, non scrutinata nel merito.
norma invocata nei motivi di ricorso, non scrutinata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Il tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e indipendente dall'eventuale inerzia della parte resistente.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. può evitare l'improcedibilità solo se il ritardo sia dipeso da causa non imputabile e tale impedimento sia specificamente allegato e dimostrato dalla parte interessata.
- La disciplina di cui all'art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo non consente di sanare la violazione di un termine perentorio previsto per il deposito del ricorso in cassazione.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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