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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23236/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice, poi succeduta da una SPV cessionaria, aveva promosso azione ex art. 702-bis c.p.c. contro la debitrice proprietaria di un vasto compendio immobiliare e contro la società conduttrice, chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta di un contratto di locazione ventennale avente a oggetto l’intero patrimonio immobiliare della locatrice, in via subordinata la revocatoria o comunque l’inopponibilità del contratto. La domanda era fondata sull’assunto che il canone, molto modesto e corrisposto anticipatamente in un’unica soluzione, rivelasse la natura fittizia dell’operazione, posta in essere per sottrarre gli immobili alle ragioni creditorie nascenti da mutui ipotecari rimasti impagati. Il tribunale aveva accolto la domanda, la corte d’appello aveva confermato la decisione e la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo ha denunciato, sotto più profili, omesso esame e omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della SPV cessionaria, sostenendo che la stessa non avesse provato la titolarità del credito cartolarizzato e che la questione fosse emersa in altro giudizio tra le stesse parti; ha inoltre invocato violazione delle norme su legittimazione, prova e cessione del credito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 1416 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il creditore che agisce per far dichiarare la simulazione deve provare uno specifico pregiudizio e che nel caso concreto tale eventus damni non sarebbe stato dimostrato, oltre a lamentare omesso esame di circostanze fattuali anteriori al contratto e della pretesa finalità gestionale della locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il preteso fatto decisivo omesso non era un fatto storico ma un’attività processuale svolta in altro giudizio; ha escluso l’omessa pronuncia perché la corte territoriale aveva comunque rigettato l’eccezione; ha inoltre osservato che la contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito e doveva essere proposta tempestivamente, mentre la censura sull’art. 2697 c.c. non era correttamente formulata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato inammissibile la doglianza sulla prova del pregiudizio perché non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata: il giudice d’appello aveva correttamente applicato il principio per cui, per l’azione di simulazione proposta dal creditore, occorre allegare e dimostrare uno specifico credito e il pregiudizio potenziale arrecato dall’atto simulato; nel caso concreto aveva valorizzato la concessione in locazione dell’intero patrimonio, la durata del rapporto, il canone irrisorio e la mancata residualità patrimoniale. La parte ricorrente, inoltre, aveva tentato una nuova rivalutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal creditore.

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata per censurare omesso esame, omessa pronuncia e violazione di legge; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione e titolarità dell’azione.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di domanda e interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul principio di non contestazione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in materia di valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione di questa norma è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 1416 c.c.

    l’azione di simulazione del creditore richiede l’allegazione di uno specifico credito e la dimostrazione del pregiudizio potenziale arrecato dall’atto simulato.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    invocato dalla ricorrente sulla prova della cessione/cartolarizzazione del credito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato, ma la Corte reputa tardiva la questione sulla titolarità del rapporto.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni in appello.

  • art. 1912 c.c.

    richiamato dalla Corte nel passaggio sul possibile pregiudizio derivante dalla locazione dell’intero patrimonio pignorato.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in cassazione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o attività processuali svolte in altri procedimenti.
  • La deduzione di difetto di titolarità del rapporto sostanziale è questione di merito e deve essere tempestivamente proposta e coltivata nei gradi di merito; non coincide con la legittimazione ad agire, che attiene all’appartenenza dell’azione al soggetto che la propone.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • L’azione di simulazione proposta dal creditore richiede la deduzione di uno specifico credito e la dimostrazione di un pregiudizio, anche solo potenziale, alla futura soddisfazione del credito; il pregiudizio può derivare dalla variazione peggiorativa del patrimonio del debitore e non necessita della prova di un danno già attuale.
  • In presenza di un atto dispositivo che riguardi l’intero patrimonio o una parte significativa di esso, il giudizio di pregiudizio può fondarsi sulla concreta idoneità dell’atto a rendere più difficile o infruttuosa l’esecuzione, senza necessità di un accertamento di danno già consumato.
  • La parte che eccepisce l’insussistenza dell’eventus damni per la presenza di un’ampia residualità patrimoniale deve provarne l’esistenza e l’idoneità a escludere il rischio di pregiudizio per il creditore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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