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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 21/09/2024 che ha aggravato la misura interdittiva in arresti domiciliari (per i reati prospettati agli artt. 640 e 640-bis c.p.). Ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato cautelare ex art. 290 c.p.p., nonché violazione e errata applicazione degli artt. 274, 276 e 299, comma 4, c.p.p., sostenendo che non vi erano nuovi elementi sopravvenuti a giustificazione dell'aggravamento; la difesa ha rilevato che l'unico elemento nuovo evocato (nota della Guardia di Finanza del 23/08/2024) si riferisce ad attività anteriori alle altre vicende contestate e pertanto non può giustificare l'aggravamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per aspecificità/genericità del motivo: il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è consentito solo per violazione di legge intesa, con riferimento alla motivazione, come vizio sui requisiti minimi di esistenza e completezza della motivazione stessa. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una censura di merito (contestazione fattuale e logico-giuridica della motivazione) che sarebbe propria del riesame e non del ricorso per cassazione; non è stata ammessa la conversione in riesame. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di aggravamento della misura cautelare; la Corte ricorda che il gravame deve essere fondato su specifici presupposti e che il controllo in cassazione è limitato a vizi di legge sulla motivazione minima.

  • artt. 640 e 640-bis cod. pen.

    Fattispecie penali ascritte al ricorrente; contestate ai fini della misura cautelare imposta e poi aggravata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limitare l'esposizione motivazionale del ricorso nella sentenza (riassunto del motivo nei limiti strettamente necessari).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parte della censura sulla correttezza procedurale/valutativa; la Corte tuttavia richiede specificità nella deduzione della violazione di legge.

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente in ordine ai presupposti per l'aggravamento della misura; la Corte non ha ritenuto la deduzione sufficientemente specifica per la cassazione.

  • art. 290 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento della pretesa esistenza di giudicato cautelare; la Corte osserva che il solo richiamo non è idoneo in cassazione se non accompagnato dalla precisa indicazione di una violazione di legge rilevabile in questa sede.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti minimi della motivazione che, se presenti, rendono improponibile in sede di legittimità la censura sulle presunte illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono misure cautelari è ammesso solo per le violazioni di legge e, con riferimento alla motivazione, per i soli vizi relativi all'esistenza e alla completezza formale della motivazione; non è lo strumento per rinnovare censure di merito o contestazioni fattuali.
  • Le critiche sulla logica, completezza o valutazione degli elementi probatori e delle esigenze cautelari devono essere dedotte in sede di riesame; un 'ricorso per saltum' che equivale a un riesame dei fatti è inammissibile.
  • Per impugnare l'aggravamento di una misura cautelare occorre documentare concretamente la mancanza di presupposti o l'insussistenza delle esigenze cautelari con una specifica violazione di legge, non una generica contestazione dei fatti già valutati dal giudice.
  • La conversione automatica del ricorso per cassazione in istanza di riesame non è ammessa: scegliere il rimedio processuale errato può comportare l'inammissibilità e la perdita della possibilità di riesame.
  • Le doglianze fondate su presunte violazioni del giudicato cautelare (es. art. 290 c.p.p.) devono essere formulate con precisione, dimostrando identità di fatto e mancanza di elementi nuovi; senza tale specificità la Corte di legittimità non entra nel merito.
  • Nel valutare l'opportunità di impugnare, è essenziale distinguere fra vizi di forma/minimi requisiti motivazionali (che possono essere censurati in cassazione) e valutazioni probatorie/logiche (attinenti al riesame), adeguando la strategia impugnatoria di conseguenza.

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