Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 21/09/2024 che ha aggravato la misura interdittiva in arresti domiciliari (per i reati prospettati agli artt. 640 e 640-bis c.p.). Ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato cautelare ex art. 290 c.p.p., nonché violazione e errata applicazione degli artt. 274, 276 e 299, comma 4, c.p.p., sostenendo che non vi erano nuovi elementi sopravvenuti a giustificazione dell'aggravamento; la difesa ha rilevato che l'unico elemento nuovo evocato (nota della Guardia di Finanza del 23/08/2024) si riferisce ad attività anteriori alle altre vicende contestate e pertanto non può giustificare l'aggravamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per aspecificità/genericità del motivo: il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è consentito solo per violazione di legge intesa, con riferimento alla motivazione, come vizio sui requisiti minimi di esistenza e completezza della motivazione stessa. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una censura di merito (contestazione fattuale e logico-giuridica della motivazione) che sarebbe propria del riesame e non del ricorso per cassazione; non è stata ammessa la conversione in riesame. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di aggravamento della misura cautelare; la Corte ricorda che il gravame deve essere fondato su specifici presupposti e che il controllo in cassazione è limitato a vizi di legge sulla motivazione minima.
artt. 640 e 640-bis cod. pen.
Fattispecie penali ascritte al ricorrente; contestate ai fini della misura cautelare imposta e poi aggravata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per limitare l'esposizione motivazionale del ricorso nella sentenza (riassunto del motivo nei limiti strettamente necessari).
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parte della censura sulla correttezza procedurale/valutativa; la Corte tuttavia richiede specificità nella deduzione della violazione di legge.
art. 276 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura del ricorrente in ordine ai presupposti per l'aggravamento della misura; la Corte non ha ritenuto la deduzione sufficientemente specifica per la cassazione.
art. 290 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fondamento della pretesa esistenza di giudicato cautelare; la Corte osserva che il solo richiamo non è idoneo in cassazione se non accompagnato dalla precisa indicazione di una violazione di legge rilevabile in questa sede.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti minimi della motivazione che, se presenti, rendono improponibile in sede di legittimità la censura sulle presunte illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e la sanzione in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono misure cautelari è ammesso solo per le violazioni di legge e, con riferimento alla motivazione, per i soli vizi relativi all'esistenza e alla completezza formale della motivazione; non è lo strumento per rinnovare censure di merito o contestazioni fattuali.
- Le critiche sulla logica, completezza o valutazione degli elementi probatori e delle esigenze cautelari devono essere dedotte in sede di riesame; un 'ricorso per saltum' che equivale a un riesame dei fatti è inammissibile.
- Per impugnare l'aggravamento di una misura cautelare occorre documentare concretamente la mancanza di presupposti o l'insussistenza delle esigenze cautelari con una specifica violazione di legge, non una generica contestazione dei fatti già valutati dal giudice.
- La conversione automatica del ricorso per cassazione in istanza di riesame non è ammessa: scegliere il rimedio processuale errato può comportare l'inammissibilità e la perdita della possibilità di riesame.
- Le doglianze fondate su presunte violazioni del giudicato cautelare (es. art. 290 c.p.p.) devono essere formulate con precisione, dimostrando identità di fatto e mancanza di elementi nuovi; senza tale specificità la Corte di legittimità non entra nel merito.
- Nel valutare l'opportunità di impugnare, è essenziale distinguere fra vizi di forma/minimi requisiti motivazionali (che possono essere censurati in cassazione) e valutazioni probatorie/logiche (attinenti al riesame), adeguando la strategia impugnatoria di conseguenza.
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