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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 5 D.Lvo 74/2000 per omissione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) inutilizzabilità dell'accertamento fiscale per violazione degli artt. 63 e 191 c.p.p. e delle garanzie di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p., lamentando l'uso di dichiarazioni autoindizianti e autoaccusatorie; (2) illegittimità dell'accertamento induttivo basato sullo spesometro e mancata valutazione della contabilità prodotta, anche se tardiva; (3) travisamento della prova e mancato riscontro delle fatture indicate dallo spesometro, nonché mancata considerazione degli elementi passivi che avrebbero ridotto l'IVA contestata; (4) vizio motivazionale nella negazione dei benefici di legge per presunti precedenti penali specifici che il ricorrente afferma di non avere; (5) mancata concessione di sanzioni sostitutive per i medesimi motivi relativi alla personalità e all'inesistenza di precedenti specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificazione sull'incidenza delle dichiarazioni contestate; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il giudice di merito aveva esaminato la contabilità e il bilancio, riscontrando incongruenze con i dati dello spesometro; ha confermato la possibilità di utilizzare lo spesometro come elemento indiziario per la motivazione della condanna, richiamando orientamenti giurisprudenziali; ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di precedenti penali specifici e, conseguentemente, alla negazione dei benefici e delle sanzioni sostitutive. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Di fatto la condanna di primo e secondo grado è stata confermata e il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lvo 74/2000

    Norma penale che configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi finalizzata all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base della documentazione contabile e dei riscontri operati.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha ritenuto che il motivo non era specifico e che, nel caso concreto, elementi rilevanti sono emersi successivamente all'audizione dell'indagato, quindi l'operatività della norma non era così configurata da rendere inutilizzabili gli atti.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Previsione relativa alle modalità di acquisizione di atti; richiamata nel motivo difensivo ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme cautelari sulle dichiarazioni dell'indagato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un'argomentazione specifica circa la violazione di tali garanzie idonea a incidere sull'esito processuale.

  • art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Norma che elenca reati incompatibili con alcune misure detentive alternative; richiamata dalla difesa, ma la Corte ha osservato che il reato contestato non rientra fra quelli che precludono automaticamente le sanzioni sostitutive, mentre la valutazione negativa è stata motivata con i precedenti specifici.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Rinvio al principio di personalità delle pene e alla possibilità di valutare circostanze della personalità del reo nel trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione discrezionale da parte del giudice di merito.

  • art. 58 L. 24 novembre 1981 n. 689

    Norme sul trattamento sanzionatorio e sui criteri di applicazione di misure alternative; la Corte ha ritenuto che il giudice territoriale abbia valutato correttamente i criteri di cui alla normativa richiamata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'idoneità delle sanzioni sostitutive; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha applicato correttamente tali criteri nel negare le sanzioni sostitutive alla luce dei precedenti.

Massime di principio

  • Lo spesometro e gli accertamenti induttivi possono costituire elementi indiziari utilizzabili dal giudice penale per motivare una condanna, purché integrati da una verifica documentale e da un'istruttoria non meramente acritica.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese dal contribuente deve essere formulata con specificità (indicare il contenuto delle dichiarazioni e la sede in cui sono state rese) e dimostrare l'effettiva incidenza sull'esito del processo; motivazioni generiche sono inammissibili in cassazione.
  • La produzione tardiva di documentazione contabile non elimina automaticamente la forza probatoria di un accertamento; spetta alla difesa dimostrare in concreto, fattura per fattura o voce per voce, l'irrilevanza o l'inesattezza degli elementi posti a fondamento dell'accusa.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in senso sostanziale: sindaca la correttezza e la completezza della motivazione del giudice di merito, non riconsidera libremente il valore probatorio degli elementi già valutati.
  • La presenza di precedenti penali specifici può legittimamente influire sulla concessione di benefici e sanzioni sostitutive; per ottenere una valutazione diversa la difesa deve produrre prova convincente dell'inesistenza o dell'irrilevanza dei precedenti.

Testo integrale

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