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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 per aver omesso, nella domanda di reddito di cittadinanza presentata il 30/04/2019, di dichiarare lo stato di detenzione domiciliare del marito convivente (Caridi Rosario), con conseguente percezione indebita di importi maggiori tra maggio 2019 e maggio 2020. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) che il reato era stato abrogato dall'art. 1, comma 318, L. 197/2022 e quindi doveva applicarsi l'art. 530 c.p.p. (non più reato); 2) che la qualificazione dello stato del marito come 'detentivo cautelare' era errata perché si sarebbe trattato di una misura alternativa (detenzione domiciliare) non impeditiva della percezione integrale del sussidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 opera dal 01/01/2024 e le norme transitorie (in particolare l'art. 13, comma 3, dl. 48/2023) mantengono applicabile l'art. 7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023, con conseguente esclusione dell'operatività della lex mitior. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità e l'inammissibilità della censura per mancanza di documentazione probatoria in cassazione (la difesa non ha prodotto atti che dimostrassero la diversa qualificazione della misura). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Norma incriminatrice cui è stato rimproverato alla ricorrente di aver omesso di dichiarare lo stato detentivo del coniuge, integrando indebita percezione del reddito di cittadinanza per fatti commessi nel 2019-2020.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Dispone l'abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019 con efficacia dal 01/01/2024; la Corte ha ritenuto che tale abrogazione non produce automaticamente effetti retroattivi (lex mitior) relativamente ai fatti commessi fino al termine transitorio stabilito.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa con la richiesta di assoluzione per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato; la Corte ha ritenuto inapplicabile tale doglianza per le ragioni legate all'efficacia differita dell'abrogazione e alle norme transitorie.

  • art. 3, comma 13, d.l. 4/2019

    Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

    Norma sulla esclusione dalla scala di equivalenza dei componenti in stato detentivo; la Corte ha considerato applicabile il regime sostanziale vigente al momento della concessione del beneficio e del fatto.

  • art. 13, comma 3, dl. 48/2023

    al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023

    Disposizione transitoria che conserva l'applicazione dell'art. 7 per i fatti commessi entro il 31/12/2023, giustificando la prosecuzione della rilevanza penale nonostante l'abrogazione successiva.

  • art. 2, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento al principio generale della lex mitior; la Corte ha spiegato perché in questo caso il principio non è stato applicabile a causa della disciplina transitoria e della previsione legislativa che differisce l'effetto abrogativo.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione: la parte deve allegare e acquisire gli atti e le prove a fondamento delle proprie censure, pena l'inammissibilità.

  • art. 8, dl. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito)

    Citato come nuova disciplina che riorganizza benefici simili (reddito di inclusione) per il futuro; menzionato nel contesto della transizione normativa che motiva la conservazione dell'efficacia penale fino al termine transitorio.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma penale non produce automaticamente effetti retroattivi se la legge stessa stabilisce un termine differito ed è prevista una disciplina transitoria; in tali casi la lex mitior può risultare preclusa per i fatti commessi prima della decorrenza dell'abrogazione.
  • Le disposizioni transitorie contano: se la norma abrogante è accompagnata da clausole che mantengono l'applicazione della previgente incriminazione fino a una data, i fatti anteriori a quella data restano punibili secondo la vecchia normativa.
  • In cassazione l'onere di allegazione e di acquisizione documentale è rigoroso: censure che implichino accertamenti di fatto o la produzione di atti probatori (es. atti che documentino la natura della misura applicata a un familiare) devono essere supportate da documenti effettivamente acquisiti al fascicolo; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La qualificazione giuridica della misura cui è sottoposto un congiunto (stato detentivo, misura cautelare, misura alternativa) incide sulla spettanza e sul calcolo dei benefici sociali; tuttavia vale quanto comunica l'atto amministrativo/giudiziario e quanto provato, non le mere asserzioni difensive.
  • Per casi simili, chi contesta una condanna per indebita percezione di benefici pubblici deve verificare la normativa transitoria applicabile alla data del fatto e provare documentalmente ogni circostanza fattuale rilevante (p. es. la reale misura detentiva del familiare) già in sede di legittimità se propone la questione per la prima volta in cassazione.

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