Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello per tentata rapina impropria per avere tentato di impossessarsi di due monete dall'urna delle offerte della Chiesa di San Benedetto in Piscinula e per avere minacciato e spintonato il custode che lo aveva sorpreso. In cassazione il difensore ha dedotto: (1) vizio di qualificazione della fattispecie (la condotta sarebbe stata limitata a insulti, non a minacce o violenza idonea a integrare la rapina impropria); (2) la modesta entità del fatto giustificherebbe l'applicazione della diminuzione di pena stabilita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86/2024, la cui motivazione è stata depositata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (confermando la qualificazione in termini di rapina impropria sulla base della motivazione di merito che attestava l'impossessamento delle monete e le minacce/spintoni al custode). Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 ha introdotto un'attenuante speciale (diminuzione della pena non eccedente un terzo) per i casi di 'lieve entità' della rapina; tale principio, sopravvenuto, legittima la richiesta di annullamento limitatamente a quella questione. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della sentenza costituzionale n. 86/2024 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per riesaminare la sussistenza dei presupposti della diminuzione e, se del caso, adeguare la pena nei limiti di un terzo. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., secondo comma
nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità
La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma nella parte che non consentiva la diminuzione per i casi di lieve entità; la Cassazione applica questa pronuncia come novum sopravvenuto e dispone il rinvio per valutare l'eventuale applicazione della diminuente (fino a un terzo).
L'attenuante comune per speciale tenuità del danno può essere riconosciuta dal giudice; la Corte di cassazione rileva che l'attenuante costituzionale introdotta dalla Consulta è uno strumento ulteriore rispetto a quella codicistica e può essere riconosciuta anche se già concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n.4).
Richiamato come norma generale sulla tipizzazione delle circostanze e pertinente alla qualificazione del fatto (richiama la disciplina delle circostanze attenuanti e aggravatrici nella valutazione della pena).
Norma collegata al delitto di furto/rapina impropria; citata nel motivare il vizio di qualificazione dedotto dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di rapina impropria.
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Norme procedurali sul rito davanti alla Corte di Cassazione: il procedimento è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di istanza di trattazione orale nei termini previsti.
art. 65, primo comma, n. 3) cod. pen.
Richiamato dalla Corte costituzionale per spiegare la misura della diminuzione (non eccedente un terzo) come regola generale di applicazione delle attenuanti.
art. 27 Cost.
La Corte costituzionale fonda la esigenza dell'attenuante sulla necessita' di garantire l'individualizzazione della pena e la finalità rieducativa, richiamando i principi costituzionali che giustificano la possibilità di una diminuzione per fatti di lieve entità.
Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
"l'esigenza dell'attenuante in questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa"
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 nella parte indicata e ha introdotto la possibilità di riconoscere una diminuzione fino a un terzo per le rapine di lieve entità; la Cassazione ne consente l'applicazione anche se il giudice di merito aveva già riconosciuto l'attenuante comune.
Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024 (Ghbar Sine, Rv. 286432)
Giurisprudenza di legittimità citata per affermare che il riconoscimento dei presupposti per applicare l'attenuante costituzionale è valutabile anche d'ufficio e che la pronuncia cost. sopravvenuta legittima il riesame.
Massime di principio
- La pronuncia costituzionale sopravvenuta che modifica la disciplina sanzionatoria può legittimare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio per un nuovo esame, se il ricorrente indica motivi specifici relativi alla possibile applicazione della norma sopravvenuta.
- L'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale (diminuzione fino a un terzo per la rapina di lieve entità) è uno strumento ulteriore rispetto all'attenuante codicistica dell'art. 62, n.4), e può essere riconosciuta anche quando quest'ultima è già stata concessa, previa rivalutazione delle circostanze.
- I parametri per valutare la lieve entità (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze dell'azione; tenuità del danno o del pericolo) sono in larga parte sovrapponibili a quelli dell'attenuante codicistica, ma richiedono un esame specifico e discrezionale per l'eventuale ulteriore riduzione della pena.
- La qualificazione della condotta come rapina impropria può trovare fondamento anche quando la sottrazione è di modesta entità, se sono presenti azioni minacciose o di violenza atte a garantire il possesso; le motivazioni del giudice di merito che attestano tali elementi sono determinanti per escludere la riqualificazione.
- In presenza di una condotta impulsiva, senza dolo intenso e con danno estremamente modesto, il difensore deve dettagliare circostanze concrete per ottenere il riesame e l'eventuale riconoscimento dell'attenuante sopravvenuta.
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