Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessale nel 2011. La censura principale è che il Pubblico Ministero aveva chiesto la revoca riferendosi alla causa prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. (pregresse condanne del 2009 che, cumulate, avrebbero superato i limiti di ammissibilita del beneficio), mentre il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio in base a ragioni diverse e autonome, ossia per la commissione di nuovi delitti entro il quinquennio successivo alla concessione (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.). La Caprini deduce violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e del diritto di difesa, per difformita tra petitum e motivazione della decisione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Essa rileva che la revoca della sospensione condizionale e' provvedimento adottabile solo su impulso di parte, ma che il petitum presentato (la revoca del beneficio) delimitava l'oggetto della decisione. Il giudice dell'esecuzione ha rispettato il petitum e poteva svolgere una cognizione piena sulle questioni inerenti alla revoca; pertanto e' legittimo che abbia motivato la revoca con ragioni diverse da quelle addotte dal PM, purché la decisione resti entro il perimetro del petitum. Di conseguenza la sentenza impugnata e' confermata e la ricorrente e' condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Principio di corrispondenza fra quanto dedotto dalla parte e l'oggetto della decisione; il giudice dell'esecuzione non puo' decidere al di fuori del petitum. Tuttavia, se il petitum e' coerente (qui: richiesta di revoca), il giudice puo' fondare la decisione su ragioni diverse da quelle addotte dalle parti, purché non esca dall'oggetto della domanda e non venga violato il contraddittorio.
art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 1 e n. 2)
Dispone le ipotesi di perdita della sospensione condizionale: n.1 per la commissione di nuovi reati entro il quinquennio; n.2 per precedenti condanne che, cumulate, rendono inammissibile il beneficio. Nel caso la revoca e' stata motivata sulla base del n.1, mentre il PM aveva invocato il n.2; la Corte ritiene che tale diversa qualificazione giuridica non inficia la legittimita della revoca se il petitum e' stato la revoca stessa.
Giurisprudenza di legittimita richiamata (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022; Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012; orientamento contrario Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993)
Confermano il principio che il procedimento di esecuzione e' avviato su impulso di parte e che il giudice dell'esecuzione deve rispettare il principio della domanda; tuttavia la giurisprudenza ha ammesso che, nel perimetro del petitum, il giudice possa esercitare una cognizione piena e considerare elementi e ragioni non specificamente evocati dalla parte.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale e' un provvedimento che puo' essere adottato solo su richiesta di parte: il procedimento di esecuzione non si avvia d'ufficio.
- Il 'petitum' delimita l'oggetto della decisione del giudice dell'esecuzione. Se il petitum e' la revoca del beneficio, il giudice puo' decidere la revoca anche sulla base di motivazioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, purché non esca dall'oggetto richiesto.
- Se il giudice dell'esecuzione decide su una questione diversa dall'oggetto della domanda (modificando il petitum), si configura una violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. e del diritto di difesa.
- Per evitare sorprese, le parti devono formulare con chiarezza petitum e causa petendi nell'istanza di incidente di esecuzione; la difesa deve tempestivamente contestare eventuali decisioni basate su un oggetto non richiesto.
- La qualificazione giuridica dei fatti (es. scelta tra art. 168, n.1 o n.2) puo' essere diversa tra le parti e il giudice; tale differenza non implica automaticamente nullita' della decisione se il rimedio richiesto e' il medesimo e il contraddittorio e' stato rispettato.
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