Cassazione Civile, Ordinanza n. 18136/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una causa promossa da una società contro più convenuti; la Corte d'appello, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, ha deciso nel merito rigettando le domande dell'attrice e rideterminando anche le spese di lite. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto riformare il capo sulle spese di primo grado in assenza di specifico motivo di appello sul punto; 2) violazione dell'art. 2232 c.c., per la riduzione dei compensi liquidati ai difensori dei convenuti sul presupposto che alle udienze avesse partecipato un solo avvocato anche per sostituzione degli altri; 3) violazione dell'art. 5, comma 4, D.M. n. 127 del 2004, deducendo che l'assistenza a più parti comporti un aumento e non una riduzione dell'onorario; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c., contestando la parziale compensazione delle spese di primo grado perché motivata in riferimento al giudizio d'appello. La società resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e il difetto di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della resistente: ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso, applicando il principio di scissione degli effetti della notificazione e considerando tempestiva la riattivazione del procedimento notificatorio entro un tempo inferiore alla metà del termine breve; ha inoltre ritenuto valida la procura speciale rilasciata in calce al ricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, secondo cui la riforma o la nullità della sentenza di primo grado imponeva comunque una rivalutazione officiosa e unitaria delle spese dell'intero processo. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché, pur formalmente proposti come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la motivazione della Corte d'appello sulla liquidazione dei compensi, censura non più consentita salvo i casi di motivazione mancante o meramente apparente, non dedotti né ravvisabili. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, in quanto non confrontava la ratio della decisione impugnata, fondata sulla necessità di regolare ex novo e unitariamente le spese dell'intero processo senza frazionare la soccombenza per singolo grado. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine breve per proporre ricorso è rilevante anche ai fini della verifica della tempestività della notificazione del ricorso per cassazione.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la rinnovazione della regolazione delle spese dell'intero processo.
La notificazione eseguita dal difensore a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di spedizione del piego.
L'appello deve contenere specifiche censure; l'assenza di doglianza su un punto non impedisce la riforma se la decisione di merito si fonda su autonoma ratio sulla regolazione delle spese conseguente alla riforma o nullità della sentenza di primo grado.
La censura non è stata accolta perché in realtà diretta contro la motivazione sulla liquidazione dei compensi, non contro l'astratta applicazione della norma.
art. 5, comma 4, D.M. n. 127 del 2004
L'assistenza e difesa di più parti non è stata ritenuta una questione di violazione della norma, ma una critica alla motivazione sulla concreta quantificazione dei compensi.
La regolazione delle spese deve seguire la valutazione complessiva dell'esito della lite, senza segmentare la soccombenza per i singoli gradi di giudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contrastante o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente, oppure perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso deve essere attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce specificamente tutte le rationes rilevanti, perché l'eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque la statuizione.
- La riforma, anche solo parziale, o la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese dell'intero processo, effettuata d'ufficio e sulla base dell'esito complessivo della lite, senza vincolarsi alla sola soccombenza del singolo grado.
- Nel giudizio di cassazione, le censure formalmente qualificate come violazione di legge ma dirette in realtà a contestare la motivazione della sentenza di merito sono inammissibili se non deducono un vizio motivazionale rientrante nel minimo costituzionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più consentito denunciare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo la motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
- La notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta dal difensore si considera perfezionata per il notificante alla data di spedizione; se il primo tentativo non va a buon fine per cause non imputabili, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro un tempo non superiore alla metà del termine breve.
- La procura speciale per il giudizio di cassazione, se apposta in calce al ricorso e non smentita da elementi testuali evidenti, deve presumersi riferita al giudizio di legittimità anche senza menzione espressa della controparte.
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