Cassazione Civile, Ordinanza n. 13325/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF/IIDD e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un imprenditore edile individuale mediante accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e utilizzo degli studi di settore ex d.l. n. 331/1993. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione del reddito imponibile in euro 87.308,00. In appello la CTR della Sicilia ha rigettato integralmente l’appello del contribuente, ritenendo che le giustificazioni addotte fossero già state considerate nel contraddittorio e valorizzando sia la variazione delle rimanenze sia i redditi dichiarati negli anni precedenti e successivi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di legge per erronea conferma dei maggiori ricavi accertati tramite studio di settore, lamentando la non congruità di soli euro 32.559 e la relativa IVA evasa; 2) nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà di motivazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe riformato in peius la decisione di primo grado pur in assenza di appello incidentale dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo inammissibile la doglianza di violazione di legge perché diretta a sollecitare un riesame del fatto e infondato il vizio di motivazione, poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione percepibile e coerente, sufficiente al minimo costituzionale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel processo tributario opera il divieto di reformatio in peius anche in cassazione e che, in presenza di giudicato interno sulla parte della pretesa già rideterminata favorevolmente al contribuente in primo grado, la CTR non poteva confermare integralmente l’atto impositivo senza appello incidentale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha confermato la rideterminazione del reddito imponibile in euro 87.308,00 per l’anno 2006. Le spese di merito sono state compensate per la parziale novità della questione, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito ricostruisca erroneamente la fattispecie astratta prevista dalla norma, non quando si contesti la valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è ravvisabile solo se la sentenza non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La decisione del giudice tributario deve essere sorretta da motivazione idonea e percepibile.
Nel processo tributario vige il divieto di ultrapetizione e di reformatio in peius oltre i limiti devoluti, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento analitico-induttivo consente la rideterminazione del reddito sulla base di presunzioni e di elementi di fatto concordanti.
È richiamato come base normativa dell’accertamento IVA fondato su elementi induttivi/analitico-induttivi.
artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993
Gli studi di settore costituiscono strumento di determinazione del quantum nell’ambito dell’accertamento, non un autonomo criterio insindacabile di imposizione.
La Corte, cassata la sentenza, può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il semplice difetto di sintesi o di ampiezza argomentativa.
- Nel processo tributario opera il divieto di reformatio in peius: se la parte soccombente in primo grado non propone appello incidentale contro la statuizione parzialmente favorevole all’avversario, il giudice d’appello non può peggiorare la posizione della parte parzialmente vittoriosa oltre il devoluto.
- Nell’accertamento analitico-induttivo, lo studio di settore è solo uno strumento di supporto alla quantificazione del maggior reddito; la sua contestazione richiede specifiche deduzioni e la prova degli elementi che ne escludono o ridimensionano l’applicazione.
- Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e determinare direttamente il quantum dovuto.
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