Cassazione Civile, Ordinanza n. 21401/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società che gestiva un'attività commerciale e che assumeva di aver dovuto chiudere l'esercizio dal 23 gennaio al 25 febbraio 2007 a causa della caduta di tegole di ardesia dal tetto dell'edificio condominiale. Il primo giudice aveva rigettato la domanda; in appello la società aveva ottenuto una condanna parziale del condominio al pagamento di euro 1.500,00 in valuta attuale oltre interessi. Il condominio, ricorrendo per cassazione, ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, sostenendo che la corte territoriale avesse applicato erroneamente il vecchio testo dell'art. 342 c.p.c. invece del testo novellato, che era già applicabile ratione temporis agli appelli introdotti dopo l'11 settembre 2012. In subordine, ha sostenuto che l'appello della controparte fosse comunque inammissibile per difetto di specificità anche secondo il previgente art. 342 c.p.c., perché privo di una critica circostanziata alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente errato nel ritenere inapplicabile ratione temporis il novellato art. 342 c.p.c., ma ha ritenuto l'errore privo di incidenza concreta perché l'appello della società era comunque specifico e idoneo a censurare la decisione di primo grado. La doglianza del condominio è stata quindi respinta come manifestamente infondata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la resistente rimasta solo intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
la censura è stata formulata per violazione di legge e nullità processuale in relazione alla disciplina dei motivi d'appello.
la Corte afferma che, nel caso concreto, avrebbe dovuto applicarsi il testo novellato, ma precisa che la specificità dell'appello va valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata e alle censure effettivamente svolte.
art. 54, commi 1, lett. 0a), e 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
le modifiche all'art. 342 c.p.c. si applicano ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione temporale della novella processuale.
viene richiamato per escludere che la specificità dell'appello imponga necessariamente l'introduzione di un "quid novi" rispetto al primo grado.
regola il procedimento camerale seguito nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
individua l'importo base del contributo unificato cui si parametrizza l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile e rilevante solo se l'errore dedotto ha inciso concretamente sul diritto di difesa della parte; non è sufficiente un interesse astratto alla regolarità del procedimento.
- La specificità dei motivi di appello va commisurata all'ampiezza e alla portata della motivazione di primo grado: non serve necessariamente un "quid novi" se l'appellante contesta in modo argomentato le ragioni della decisione impugnata.
- Chi deduce in appello un errore nella ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione delle prove già acquisite e a riproporre le difese già formulate, senza che ciò determini di per sé l'inammissibilità del gravame.
- L'erronea applicazione della disciplina temporale di una norma processuale non comporta cassazione quando, nel caso concreto, la decisione impugnata risulti comunque corretta per altra autonoma ragione non inficiata dal vizio denunciato.
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