Cassazione Civile, Ordinanza n. 27609/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di quattro iscritti/pensionati della Cassa forense di ottenere la riliquidazione della pensione, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati già a partire dal 1980 e non dal 1983, con conseguente aumento della base pensionabile. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile in senso generale l'art. 27, ultimo comma, della l. n. 576/1980 anche alle pensioni maturate dopo il 1982, e aveva escluso che potesse rilevare la mancata corresponsione dei maggiori contributi conseguenti alla rivalutazione, oltre a respingere la domanda riconvenzionale della Cassa per differenze contributive perché prescritta. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della l. n. 576/1980 e dell'art. 2116 c.c. per avere la Corte d'appello fatto decorrere la rivalutazione dal 1980 invece che dal 1983; 2) violazione della stessa disciplina per avere riliquidato la pensione nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti in conseguenza della rivalutazione; 3) violazione degli artt. 1362 e 2116 c.c., della l. n. 576/1980, dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e del regolamento Cassa del 16.12.2005 per non avere applicato tale regolamento al pensionato andato in quiescenza nel 2009; 4) violazione della disciplina sulla prescrizione per avere ritenuto prescritte le differenze contributive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'art. 27, ultimo comma, l. n. 576/1980 ha portata generale e si applica anche alle pensioni maturate successivamente al 1982, con riferimento all'indice medio annuo del 1981 (contenente i dati del 1980). Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per i liberi professionisti, la pensione deve essere commisurata alla contribuzione effettivamente versata: la rivalutazione del reddito aumenta anche la contribuzione dovuta, e la parziale omissione contributiva incide sul calcolo della pensione, non operando l'automatismo tipico del lavoro dipendente. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito gli altri, e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso della Cassa, ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata resta quindi superata nella parte in cui aveva riliquidato la pensione come se la contribuzione fosse stata interamente versata, senza tener conto della contribuzione solo parziale effettivamente corrisposta dopo la rivalutazione dei redditi.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 576/1980
Richiamato dalla Cassa come base del sistema pensionistico forense e della rivalutazione dei redditi, ma non ritenuto decisivo per escludere l'incidenza della contribuzione effettivamente versata.
art. 3, comma 9, l. n. 335/1995
Richiamato nel terzo e quarto motivo, in relazione alla disciplina previdenziale dei liberi professionisti e al regolamento della Cassa.
art. 9 l. n. 576/1980
Richiamato tra le norme del sistema pensionistico forense rilevanti nel terzo motivo.
art. 10 l. n. 576/1980
Richiamato per la disciplina del contributo soggettivo e dell'effetto della rivalutazione dei redditi sulla base contributiva.
art. 11 l. n. 576/1980
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione delle differenze contributive.
art. 12 l. n. 576/1980
Richiamato nel quarto motivo in tema di prescrizione delle differenze contributive.
art. 15 l. n. 576/1980
Richiamato nel primo motivo come parte del complesso normativo relativo alla pensione forense.
art. 16 l. n. 576/1980
La rivalutazione dei redditi a partire dal 1980 operava anche ai fini dell'aumento del reddito su cui calcolare il contributo soggettivo, determinando un corrispondente aumento della contribuzione dovuta.
art. 26 l. n. 576/1980
Richiamato nel primo motivo come disposizione del sistema pensionistico forense.
art. 27 l. n. 576/1980
Ha portata generale e si applica a tutte le pensioni, sia anteriori sia successive all'entrata in vigore della legge; per le pensioni maturate dopo il 1982 si assume a riferimento l'indice medio annuo dell'anno di entrata in vigore della legge, cioè quello relativo al 1981 contenente i dati del 1980.
Richiamato per censurare l'interpretazione del regolamento della Cassa, ma il relativo motivo è stato assorbito.
La Corte ribadisce che il principio di automatismo delle prestazioni tipico del lavoro dipendente non si applica alla previdenza dei liberi professionisti; la pensione va calcolata sulla contribuzione effettivamente versata.
Massime di principio
- La disposizione che prevede la rivalutazione dei redditi ai fini pensionistici può avere portata generale e applicarsi anche alle pensioni maturate dopo l'entrata in vigore della legge, secondo il criterio temporale espressamente indicato dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel sistema previdenziale dei liberi professionisti, la rivalutazione dei redditi non opera solo sul trattamento pensionistico, ma incide anche sulla base contributiva; se la contribuzione dovuta non è stata integralmente versata, la pensione deve essere ricalcolata sulla sola contribuzione effettivamente corrisposta.
- La contribuzione parziale non necessariamente azzera l'anzianità, ma incide comunque sull'ammontare della prestazione previdenziale, impedendo di parametrare la pensione a una contribuzione piena fittizia.
- Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali non è estensibile alla previdenza dei liberi professionisti, ove il rapporto tra contribuzione e prestazione resta ancorato al versamento effettivo dei contributi.
- Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso è sufficiente a definire la lite, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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