Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento dell'ICI relativa al 2011 e da un avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento dell'IMU relativa al 2012, entrambi riferiti a un immobile in Roma censito in categoria catastale A/10. La contribuente sosteneva di essere proprietaria solo per quota dell'immobile e rivendicava l'agevolazione per l'abitazione principale, assumendo di avervi risieduto stabilmente dal 2007. In appello la Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto, sulla base delle risultanze catastali, che la contribuente fosse proprietaria esclusiva e che la categoria A/10 escludesse comunque il beneficio. Con il ricorso per cassazione la parte privata deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove e ribaltamento dell'esito del giudizio; con il secondo motivo, violazione delle norme sull'ICI/IMU e sull'abitazione principale, sostenendo che la classificazione catastale A/10 non fosse incompatibile con l'agevolazione se l'immobile era di fatto adibito a dimora abituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza era stata impropriamente sussunta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., mentre il vizio prospettato attiene al travisamento della prova ed è denunciabile, a seconda dei casi, nei limiti dell'art. 360, n. 4 o n. 5 c.p.c. La censura era inoltre formulata in modo non chiaro, senza indicare con precisione il contenuto del preteso travisamento e la decisività dell'errore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per ICI e IMU l'esenzione per abitazione principale richiede la corrispondente classificazione catastale dell'immobile, sicché un'unità iscritta in categoria A/10 (ufficio/studio) resta soggetta all'imposta anche se di fatto utilizzata come abitazione; in tale ipotesi il contribuente deve contestare l'atto di classamento. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La dichiarazione di persistente interesse alla decisione equivale a richiesta di pronuncia della Corte; la definizione accelerata può fondare, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.
La censura è stata dedotta come violazione del principio di valutazione della prova, ma la Corte ha rilevato che il vizio realmente prospettato era un travisamento del contenuto probatorio, non una violazione del parametro di cui all'art. 116 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non è la corretta sede per denunciare il travisamento della prova; l'erronea sussunzione del vizio rende la doglianza inammissibile quando la censura risulti poco chiara e non definibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il possibile veicolo di impugnazione quando il travisamento riguardi un fatto processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il possibile veicolo di impugnazione quando il travisamento riguardi un fatto sostanziale, nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se ricorrono i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
I motivi del ricorso devono essere esposti in modo da rendere chiara la censura e consentire alla Corte di individuare il vizio dedotto, anche se non è necessaria una formale indicazione perfetta dell'ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
art. 1, commi 1 e 2, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 126
Per l'ICI è esclusa dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'agevolazione presuppone la qualificazione oggettiva del bene come abitazione principale.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per l'IMU l'esclusione dall'imposta per abitazione principale richiede che l'immobile sia l'effettiva abitazione principale e non si applica alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti, la parte soccombente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso può giustificare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; la somma non ha un tetto fisso e può essere commisurata, nel rispetto di equità e ragionevolezza, alle spese di lite o al valore della controversia.
Nel procedimento accelerato la Corte può irrogare una sanzione in favore della Cassa delle Ammende quale misura deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori, anche se la controparte non si è costituita.
art. 1, commi 738 e 783, L. 27 dicembre 2019, n. 160
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la decisione sul regime impositivo dell'immobile, ma la Corte ha ricondotto la disciplina applicabile ai testi normativi previgenti e alla costante giurisprudenza sull'esenzione per abitazione principale.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non si denuncia, di regola, come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; a seconda che investa un fatto processuale o sostanziale, va veicolato nei limiti dell'art. 360, n. 4 o n. 5 c.p.c., oppure, se ne ricorrono i presupposti, con revocazione per errore di fatto.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve esporre con chiarezza la censura e il preteso errore del giudice di merito; la mancata intelligibilità della doglianza può determinare inammissibilità anche se l'indicazione formale del vizio non sia perfetta.
- In materia di ICI e IMU, l'agevolazione per abitazione principale presuppone la coerenza tra destinazione di fatto e classificazione catastale del bene; se l'immobile è accatastato in categoria incompatibile con l'abitazione principale, l'esenzione non spetta anche quando sia utilizzato di fatto come dimora abituale.
- Il contribuente che contesti la soggezione a imposta di un immobile per ragioni legate alla diversa destinazione d'uso deve impugnare l'atto di classamento catastale, non potendo ottenere in via indiretta l'esenzione nel solo giudizio sull'avviso di accertamento tributario.
- La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso può legittimare non solo la condanna alle spese, ma anche una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende nel procedimento accelerato, secondo una logica deterrente contro l'abuso del processo.
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