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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18448/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore esecutato)

La controversia

Nell'ambito di due procedure di espropriazione presso terzi pendenti davanti al Tribunale di Pistoia, il giudice dell'esecuzione aveva incaricato una società di vendite giudiziarie di svolgere le operazioni di vendita di quote sociali pignorate appartenenti al debitore esecutato. Dopo che le vendite erano andate deserte e le procedure esecutive erano state dichiarate estinte, la società aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta come ausiliario del magistrato. Il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso ponendolo a carico solidale dei creditori procedenti e del debitore. Uno dei soggetti obbligati aveva proposto opposizione al decreto di pagamento e il Tribunale aveva accolto l'opposizione annullando il decreto. La società incaricata della vendita ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'opposizione; violazione dell'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 per l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla base di calcolo del compenso. I controricorrenti hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i tre motivi di ricorso nel merito perché ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità. Ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato la notificazione dell'ordinanza impugnata e, quindi, era soggetta al termine breve per il deposito della copia autentica con relata; tuttavia tale documentazione era stata depositata oltre il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e non risultava nella disponibilità del giudice tramite produzione delle altre parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    comma 1; comma 2, n. 2; comma 3

    Il deposito del ricorso per cassazione e della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione è requisito imposto a pena di improcedibilità; se la decisione è stata notificata al ricorrente e il termine breve è decorso, la copia notificata va depositata entro il termine di legge.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della decisione impugnata fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della decisione impugnata, opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione mancante può essere prodotta nei modi consentiti dalla norma, ma entro il termine rilevante ai fini dell'improcedibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    La produzione della documentazione da parte del controricorrente può evitare l'improcedibilità se la copia autentica con relata è comunque nella disponibilità del giudice entro i termini.

  • art. 375 c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio è stata disposta ai sensi della norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione dell'ordinanza impugnata era stata eseguita ai sensi della norma.

  • art. 155 c.p.c.

    La proroga di diritto opera quando la scadenza del termine cade in giorno festivo.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    La notificazione postale si perfeziona per compiuta giacenza decorso il termine previsto dopo l'avviso di deposito.

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    È stata considerata la sospensione feriale dei termini processuali nel calcolo della scadenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002

    La norma è richiamata nel ricorso come fonte del termine di decadenza oggetto di doglianza, ma la Corte non entra nel merito della sua interpretazione per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il rimedio processuale utilizzato per l'opposizione al decreto di pagamento.

  • art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011

    Indica il rito applicabile all'opposizione al decreto di pagamento.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione resta soggetto al termine breve e il deposito della copia autentica della decisione con relata è requisito essenziale ai fini dell'improcedibilità.
  • L'omesso deposito, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della decisione impugnata notificata comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la copia risulti comunque acquisita al fascicolo della Corte tramite produzione tempestiva delle altre parti o nei casi espressamente contemplati dalla legge.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso, la Corte può fare affidamento sulle allegazioni delle parti e sugli atti interni del giudizio di legittimità per verificare la data di perfezionamento della notificazione e il rispetto del termine di deposito.
  • La declaratoria di improcedibilità assorbe l'esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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