Cassazione Civile, Ordinanza n. 15217/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di appalto affidato dalla società ricorrente e dalla successione di diverse imprese appaltatrici nell’esecuzione del servizio, durante le quali due lavoratori avevano prestato attività in modo continuativo. I lavoratori avevano chiesto il pagamento del TFR maturato; il giudice di merito aveva ritenuto la società committente responsabile in solido ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche con riferimento alle quote di TFR e alla disciplina applicabile ai committenti soggetti al codice dei contratti pubblici. La società ricorrente impugnava la sentenza d’appello con due motivi: con il primo sosteneva l’erronea applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, deducendo che, in quanto soggetto assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, non avrebbe dovuto rispondere ex lege come un committente privato e sollevando anche questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.; con il secondo contestava l’applicazione della solidarietà al TFR maturato prima dell’appalto, sostenendo che il diritto sarebbe sorto solo alla cessazione del rapporto e che, comunque, la pretesa non avrebbe dovuto coinvolgere la società nella forma ritenuta dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la responsabilità solidale dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni, ma si applica ai soggetti privati, compresi gli enti aggiudicatori e le società a partecipazione pubblica assoggettati al codice dei contratti pubblici; tale disciplina differenziata non viola gli artt. 3 e 41 Cost. Ha rigettato anche il secondo motivo, valorizzando il principio per cui la responsabilità solidale del committente è legale e sorge al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, mentre il TFR viene in rilievo al momento della cessazione del rapporto, con conseguente corretto coinvolgimento solidale del committente. È stata inoltre ribadita, in relazione al rapporto interno con il Fondo di garanzia INPS, l’assenza di interesse del committente a chiedere un accertamento del diritto a sostituirsi al lavoratore nell’accesso al Fondo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e il TFR dei dipendenti dell’appaltatore opera nei confronti dei soggetti privati e delle società a partecipazione pubblica assoggettati al codice dei contratti pubblici, restando esclusa solo per le pubbliche amministrazioni; il vincolo è legale e sorge al ricorrere delle condizioni normative
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
serve a individuare le pubbliche amministrazioni escluse dall’ambito applicativo della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 d.lgs. 276/2003
D.lgs. n. 50/2016
richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile agli imprenditori soggetti al codice dei contratti pubblici, ma non ritenuto idoneo a escludere la solidarietà ex art. 29
richiamato in relazione al Fondo di garanzia/tesoreria per il TFR; il committente che abbia pagato il TFR non ha titolo per chiedere il rimborso o sostituirsi al lavoratore nei confronti dell’INPS
il committente che paghi il TFR ai dipendenti dell’appaltatore è legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso l’appaltatore
art. 3 Cost.
la diversa disciplina tra privati e soggetti pubblici/assimilati è ritenuta non irragionevole per la diversità delle situazioni confrontate
art. 41 Cost.
l’aggravio di responsabilità per i soggetti privati/assimilati non è ritenuto lesivo della libertà di iniziativa economica privata
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e il TFR dei dipendenti dell’appaltatore, prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, è una responsabilità legale che sorge al ricorrere dei presupposti normativi e non richiede l’accertamento di dolo o colpa del committente.
- L’esclusione prevista per le pubbliche amministrazioni non si estende automaticamente ai soggetti privati o alle società a partecipazione pubblica che, pur operando nell’ambito dei contratti pubblici, restano assoggettati alla disciplina di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
- La diversa disciplina tra committenti privati e pubbliche amministrazioni/enti assimilati non è di per sé irragionevole, poiché nei procedimenti di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata già nella fase di scelta dell’appaltatore.
- Il TFR può essere ricondotto, ai fini della responsabilità solidale, alla pretesa del lavoratore nei confronti del committente al momento della cessazione del rapporto, con conseguente operatività della garanzia solidale nel limite tracciato dalla norma.
- Il committente che adempia direttamente ai crediti dei dipendenti dell’appaltatore è titolare di un’obbligazione propria ex lege e può agire in surrogazione verso l’appaltatore, ma non può pretendere il rimborso dal Fondo di garanzia INPS in assenza di un titolo specifico.
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