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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15169/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendenti)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni a decreti ingiuntivi proposte da un socio di una società in nome collettivo, il quale sosteneva di avere già esercitato il recesso dalla compagine sociale e di averlo reso pubblico mediante comunicazione alla camera di commercio e ai soci. Il tribunale aveva respinto le opposizioni e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il recesso non risultasse iscritto nel Registro delle imprese e che la sola comunicazione alla camera di commercio non bastasse a rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualità di socio. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: con i primi due deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato una precedente sentenza del tribunale che, nel rigettare una domanda di fallimento, avrebbe valorizzato l'avvenuta pubblicizzazione del recesso; con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 2290 e 2300 c.c., assumendo che l'annotazione della comunicazione di recesso nella visura camerale fosse mezzo idoneo a rendere conoscibile ai terzi il recesso stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la decisione richiamata dal ricorrente, consistendo nel rigetto di un'istanza di fallimento, non aveva attitudine al giudicato, trattandosi di una mera preclusione di fatto e non di cosa giudicata sostanziale; pertanto non poteva fondare la dedotta violazione del giudicato esterno né l'omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva già valutato l'annotazione camerale e l'aveva motivatamente ritenuta insufficiente a rendere opponibile ai terzi il recesso, poiché si trattava solo dell'esplicitazione dell'intenzione di recedere e non dell'adempimento pubblicitario richiesto con l'iscrizione nel Registro delle imprese. Poiché tale apprezzamento del mezzo di pubblicità è di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se esiste una decisione dotata di attitudine al giudicato; nel caso di rigetto di domanda di fallimento tale attitudine è esclusa.

  • art. 12 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la censura sul giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2290 c.c.

    Per il recesso del socio nelle società di persone occorrono mezzi idonei a portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo, secondo la valutazione di merito del giudice.

  • art. 2300 c.c.

    Richiamato in tema di pubblicità del recesso e opponibilità ai terzi.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma solo se il provvedimento invocato abbia effettiva attitudine al giudicato; un rigetto dell'istanza di fallimento non la possiede e produce soltanto una preclusione di fatto.
  • Il rigetto di una domanda di fallimento non determina una cosa giudicata sostanziale sulla qualità di fallibile del debitore o sul suo stato di insolvenza, sicché la medesima situazione può essere nuovamente posta a base di una diversa iniziativa o di una successiva istanza.
  • In tema di recesso del socio di società di persone, la mera comunicazione o annotazione camerale dell'intenzione di recedere non è di per sé sufficiente se il giudice di merito ritiene non integrato l'adempimento pubblicitario idoneo a rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualità di socio.
  • L'apprezzamento sulla idoneità del mezzo di pubblicità usato per rendere conoscibile ai terzi il recesso del socio è valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSocietà di persone
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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