Cassazione Civile, Ordinanza n. 15184/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondo previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il trattamento di pensione complementare erogato dal Fondo di previdenza aziendale della Cassa di Risparmio di Firenze a favore di ex funzionari poi inquadrati, per effetto della contrattazione collettiva, in nuove qualifiche direttive. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto di alcuni iscritti alla riliquidazione della prestazione nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile invece dell'82%, condannando il Fondo al pagamento delle differenze maturate. Per altri iscritti, invece, aveva ritenuto che la rideterminazione della prestazione, alla luce dell'opzione per il c.d. superbonus ex art. 1 l. n. 243/2004, portasse a un credito del Fondo, rigettando però la domanda di restituzione perché non proposta dal Fondo. In Cassazione i ricorrenti principali deducevano: nullità della sentenza per avere deciso su domanda asseritamente rinunciata relativa al 35/35; violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per avere considerato una pretesa eccezione tardiva e per non aver riconosciuto il giudicato sul criterio di calcolo con pensione effettiva; violazione dell'art. 1 l. n. 243/2004 per avere detratto la pensione virtuale; violazione dell'art. 1366 c.c. per mancata interpretazione dello statuto secondo buona fede e affidamento. Il Fondo, con ricorso incidentale, sosteneva invece che l'art. 18 dello Statuto, letto sistematicamente con varie fonti collettive, imponeva per gli ex funzionari poi inquadrati come quadri direttivi l'aliquota dell'82% e non dell'85%.
La decisione
Per i ricorrenti che avevano transatto la lite è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Quanto alla sola posizione del lavoratore ancora in causa, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale: il primo perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la domanda come unitaria e la rinuncia come rinuncia parziale agli atti non accettata dalla controparte; il secondo perché le censure ex artt. 115 e 437 c.p.c. non erano autosufficienti e, quanto a art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., la questione del singolo elemento di calcolo non integrava una autonoma unità minima di decisione suscettibile di giudicato. I motivi terzo e quarto del ricorso principale sono stati ritenuti infondati: l'opzione per il superbonus ex art. 1, comma 12, l. n. 243/2004 cristallizza la posizione previdenziale ed esclude il computo del periodo intermedio ai fini della pensione integrativa; inoltre, un eventuale errore interpretativo non può fondare un legittimo affidamento, e comunque dagli atti risultava che il trattamento integrativo riconosciuto dal Fondo era più favorevole di quello che sarebbe spettato senza opzione. È stato poi rigettato anche il ricorso incidentale del Fondo: la Corte ha ribadito che l'art. 18 dello Statuto collega la percentuale della prestazione alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio e che il dato letterale è inequivoco nel prevedere l'85% per i quadri, l'82% per i funzionari e il 78% per i dirigenti. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato come vizio di nullità della sentenza per pronuncia su domanda rinunciata e per violazioni processuali
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati gli atti da cui desumere la dedotta non contestazione
la censura sulla novità in appello dell'eccezione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza
non vi è violazione perché il singolo elemento di calcolo della prestazione non costituisce autonoma domanda o unità minima di decisione
il giudicato non copre le mere affermazioni sui singoli elementi della fattispecie, ma solo l'unità minima di decisione
art. 1, comma 12, l. n. 243 del 2004
l'esercizio dell'opzione per il superbonus cristallizza la posizione previdenziale e impedisce il computo del periodo intermedio ai fini del trattamento integrativo
l'interpretazione secondo buona fede non può sovvertire il dato letterale, né un errore interpretativo può generare legittimo affidamento
richiamato dal Fondo per l'interpretazione sistematica dello statuto e dei testi collettivi
richiamato dal Fondo per l'interpretazione sistematica e coordinata delle fonti
richiamato dal Fondo nell'ambito dei canoni ermeneutici contrattuali
richiamato dal Fondo nell'ambito dei criteri interpretativi
art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996
prevede che le prestazioni integrate dal Fondo raggiungano l'85% per quadri, impiegati, subalterni e ausiliari, l'82% per i funzionari e il 78% per i dirigenti, con riferimento alla categoria al momento della cessazione dal servizio
art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991
richiamato dal Fondo come fonte coordinata per sostenere l'interpretazione dell'aliquota
art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998
richiamato dal Fondo come parte del sistema normativo/collettivo rilevante
art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999
richiamato dal Fondo a sostegno della tesi sull'inquadramento
art. 1, comma 1, CIA 2003
richiamato dal Fondo per la continuità del trattamento economico e l'inquadramento dei lavoratori
Massime di principio
- Ai fini della pensione integrativa di un fondo aziendale, la percentuale della prestazione va determinata in base alla categoria di appartenenza del dipendente al momento della cessazione dal servizio, quando lo statuto lo preveda espressamente in termini letterali univoci.
- L'esercizio dell'opzione per il c.d. superbonus ex art. 1, comma 12, l. n. 243/2004 determina la cristallizzazione della posizione previdenziale e impedisce di computare il periodo intermedio tra opzione e maturazione della pensione di vecchiaia ai fini della pensione complementare.
- La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 437 c.p.c. richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti o dei fatti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il giudicato copre l'unità minima di decisione, non i singoli elementi interni di calcolo o le mere affermazioni incidentali sui presupposti fattuali della pretesa.
- Un'interpretazione difforme o errata di norme contrattuali o statutarie non può, di per sé, fondare un legittimo affidamento tutelabile in capo alla parte che invochi un diverso trattamento.
- Quando lo statuto del fondo distingue espressamente le categorie di iscritti e collega a ciascuna una diversa aliquota integrativa, il giudice non può sostituire al dato testuale un criterio fondato sulla sostanziale continuità del trattamento economico o dell'inquadramento contrattuale.
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