Cassazione Civile, Ordinanza n. 15161/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento pensionistico complementare spettante a un ex dipendente di una banca, già collocato in quiescenza dopo avere fruito del c.d. superbonus previsto dalla L. n. 243/2004, art. 1, comma 12, che consente di rinunciare all’accredito contributivo in cambio della corresponsione in busta paga dell’importo equivalente alla contribuzione AGO. In primo grado erano state rigettate le domande del pensionato dirette a ottenere il ricalcolo sia del trattamento integrativo, includendo anche il periodo successivo all’opzione fino al pensionamento, sia della pensione complementare fino all’85% della retribuzione pensionabile. La corte d’appello aveva accolto l’appello del lavoratore, ma su ricorso delle originarie controparti questa Corte aveva cassato la decisione con riferimento al solo trattamento integrativo, affermando che l’opzione comporta la cristallizzazione della posizione previdenziale e impedisce il computo del periodo successivo all’opzione ai fini del trattamento integrativo. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale aveva liquidato una modesta differenza pensionistica sul trattamento integrativo, rigettando invece la domanda del pensionato sul trattamento complementare verso la banca e dichiarando inammissibile, per tardività, la domanda restitutoria della banca. La banca ricorre in cassazione deducendo violazione dell’art. 389 c.p.c., sostenendo che le domande restitutorie o di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice di rinvio e che la corte d’appello non avrebbe potuto dichiararne l’inammissibilità come tardive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso: ritiene infondata la doglianza sulla violazione dell’art. 389 c.p.c. perché tale norma opera rispetto alle restituzioni conseguenti a una sentenza cassata con rinvio, ma nel caso concreto la cassazione con rinvio aveva riguardato soltanto il trattamento integrativo a carico del Fondo, non il distinto trattamento complementare a carico della banca. Ne consegue che la pretesa restitutoria dedotta dalla banca non si inseriva in una mera restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata, ma in un diverso e ulteriore tema non coperto dal rinvio. La ricorrente è quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 12, L. n. 243/2004
L’esercizio dell’opzione comporta la rinuncia all’accredito contributivo e determina la cristallizzazione della posizione previdenziale, escludendo il computo del periodo successivo all’opzione ai fini del trattamento pensionistico integrativo.
Le domande di restituzione, di riduzione in pristino e le altre conseguenti alla sentenza di cassazione vanno proposte al giudice di rinvio, ma la regola opera solo con riferimento agli effetti della cassazione pronunciata sul punto specifico devoluto al rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’art. 389 c.p.c. consente di proporre al giudice di rinvio le domande restitutorie o di riduzione in pristino solo quando esse siano conseguenza diretta della sentenza cassata e rientrino nell’oggetto effettivamente devoluto al rinvio.
- Quando la cassazione con rinvio riguarda solo un capo della decisione, le domande restitutorie o le questioni ulteriori relative a capi non cassati non possono essere ricondotte automaticamente all’art. 389 c.p.c..
- L’accoglimento della tesi sull’efficacia preclusiva dell’opzione previdenziale vale solo nei limiti del capo di sentenza investito dalla cassazione; non può estendersi, senza specifica devoluzione, ad altri trattamenti pensionistici autonomi o distinti.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi ai principi fissati dalla Corte di cassazione sul solo tema oggetto della cassazione, mentre le ulteriori pretese non esaminate nel giudizio di legittimità richiedono un autonomo titolo di decisione.
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