Cassazione Civile, Ordinanza n. 15166/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di una pensionata alla pensione di reversibilità e dalla condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle prestazioni. La Corte territoriale aveva ritenuto integrati i requisiti della vivenza a carico del genitore titolare di pensione e dell'inabilità, valorizzando lo stato di famiglia storico e una consulenza tecnica d'ufficio. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente attribuito ulteriormente la pensione di reversibilità a una superstite di pensionato già titolare di reversibilità, senza verificare se la superstite fosse inabile e a carico alla data della morte del titolare della pensione diretta; in sostanza, si contestava la trasmissibilità del diritto alla pensione di reversibilità da un superstite all'altro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha richiamato il principio per cui la pensione ai superstiti spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, iure proprio ai soggetti indicati dalla legge, sulla base della situazione esistente al momento del decesso del dante causa, e che per i figli maggiorenni il diritto sorge solo se inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte di quest'ultimo. Ha inoltre ribadito che il diritto alla pensione di reversibilità non è trasmissibile e non può essere ulteriormente attribuito ai superstiti del titolare della reversibilità. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903
articolo 22 legge 903 del 19 65
Il diritto alla pensione ai superstiti sorge iure proprio alla morte del pensionato o dell'assicurato, in favore dei soggetti individuati dalla norma, e deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento del decesso del dante causa; è esclusa la trasmissibilità del diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti del titolare della reversibilità.
Massime di principio
- In materia di pensione ai superstiti, il diritto sorge iure proprio in capo ai soggetti espressamente indicati dalla legge e va accertato con riferimento alla situazione esistente al momento della morte del pensionato o dell'assicurato.
- Per i figli maggiorenni, il diritto alla pensione ai superstiti presuppone che essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
- Il diritto alla pensione di reversibilità non è trasmissibile: la prestazione non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti del soggetto che già ne era titolare.
- Il giudice di merito che riconosca la pensione ai superstiti senza verificare la sussistenza dei requisiti alla data del decesso del dante causa incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
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