Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15188/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito delle reciproche rinunce ai ricorsi principali e incidentale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambe le impugnazioni.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fondo previdenziale)

La controversia

La Corte d'appello aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile, anziché dell'82%, con condanna al pagamento delle differenze maturate. Aveva inoltre escluso l'autonoma rinunciabilità della domanda volta alla determinazione della pensione nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile e aveva valorizzato l'art. 1 della L. n. 243/2004, ritenendo che la prosecuzione del rapporto con il c.d. super bonus avesse cristallizzato la posizione previdenziale. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi e il Fondo resisteva con controricorso e ricorso incidentale di un motivo. Nelle more, però, i ricorrenti principali rinunciavano al ricorso, con accettazione del Fondo, e il Fondo rinunciava a sua volta al ricorso incidentale con notifica alle controparti.

Norme richiamate

  • L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1

    Richiamata dalla Corte d'appello come norma che avrebbe determinato la cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell'esercizio della prosecuzione del rapporto con il c.d. super bonus, ai fini della rideterminazione della prestazione complementare.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e di quello incidentale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se accettata dalla controparte, e la successiva rinuncia al ricorso incidentale determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinunce reciproche, la Corte può compensare le spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione non comporta una decisione sul merito delle questioni sostanziali decise nella sentenza impugnata.
  • Quando ricorrono i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato anche in presenza di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.