Cassazione Civile, Ordinanza n. 15187/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto delle reciproche rinunce ai ricorsi principale e incidentale e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha compensato le spese di lite e ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia per i ricorrenti principali sia per il ricorrente incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la riliquidazione della pensione complementare spettante ad alcuni ex funzionari di banca a carico del fondo di previdenza aziendale. La corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione integrativa nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile, anziché dell'82%, e aveva ricostruito gli effetti della disciplina introdotta dall'art. 1 della legge n. 243 del 2004, ritenendo che l'esercizio della prosecuzione del rapporto con il c.d. super bonus determinasse la cristallizzazione della posizione previdenziale. Aveva inoltre distinto tra posizioni creditorie e debitorie dei singoli lavoratori, rigettando la domanda di alcuni di essi. Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre il fondo resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. Nelle more, però, i ricorrenti principali rinunciavano al ricorso e il fondo accettava la rinuncia; successivamente anche il fondo rinunciava al ricorso incidentale, con rituale notifica alle controparti.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto che la disposizione comportasse la cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell'esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con super bonus, incidendo sulla misura della pensione complementare.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia per il ricorso principale sia per quello incidentale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, se accettata dalla controparte, e la successiva rinuncia al ricorso incidentale determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per effetto di rinunce reciproche, la Corte può compensare le spese di lite.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di estinzione non esclude il rilievo del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti.
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