Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con metodo sintetico (redditometro) nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che mancasse il presupposto del biennio richiesto dalla disciplina applicabile, perché l'annualità 2007, richiamata come termine di raffronto, era ormai decaduta dal potere di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo illegittimo usare come anno di riferimento un periodo non più accertabile e osservando inoltre che il contribuente avrebbe dimostrato la disponibilità di mezzi idonei a sostenere spese e incrementi patrimoniali. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione degli artt. 38 e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la decadenza per l'altra annualità non incide sulla legittimità dell'accertamento sintetico dell'anno contestato, purché l'atto motivi sulla non congruità anche di un diverso periodo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR non aveva indicato concretamente quali prove fossero state offerte dal contribuente; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente la sola disponibilità di mezzi economici, senza richiedere prova documentale dell'effettivo impiego di redditi non imponibili per finanziare le spese contestate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, da un lato, che la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare una diversa annualità non rende illegittimo l'accertamento sintetico relativo all'anno oggetto di causa, quando l'atto contenga comunque il riferimento alla non congruità del reddito anche per un altro periodo di imposta; dall'altro, che la motivazione della CTR era solo apparente nella parte in cui affermava apoditticamente l'esistenza di prove favorevoli al contribuente, senza specificarle né valutarle. Ha inoltre ribadito che, nel redditometro, il contribuente non deve provare solo la mera disponibilità di ulteriori risorse, ma deve fornire prova documentale di circostanze sintomatiche dell'effettivo utilizzo di redditi esenti o già tassati per far fronte alle spese o agli incrementi patrimoniali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
commi 4, 5 e 6; testo ratione temporis anteriore al d.l. 31 maggio 2010, n. 78
L'accertamento sintetico è legittimo quando sussistono elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento rilevante tra reddito accertabile e dichiarato e la non congruità per due o più periodi d'imposta; l'Ufficio non deve necessariamente emettere contestualmente avvisi per tutte le annualità, ma l'atto deve indicare le ragioni della non congruità anche per gli altri periodi richiamati. Il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale idonea della provenienza non imponibile delle somme e delle circostanze del loro utilizzo.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La decadenza dal potere di accertare una diversa annualità non incide, di per sé, sulla legittimità dell'accertamento sintetico dell'anno oggetto di causa.
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando la CTR afferma l'esistenza di elementi probatori del contribuente senza specificarli né dar conto del percorso valutativo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la decisione deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente assertiva.
L'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme e le circostanze sintomatiche del loro impiego per le spese contestate grava sul contribuente che intenda superare la presunzione redditometrica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accertamento sintetico, il richiamo a più annualità serve a sorreggere la presunzione di capacità contributiva su un arco temporale coerente, ma non richiede necessariamente che l'Ufficio proceda con atti contestuali per ciascuna annualità richiamata.
- La decadenza del potere di accertare un'annualità diversa da quella oggetto di giudizio non comporta, da sola, l'illegittimità dell'accertamento sintetico dell'anno contestato, se l'atto spiega la non congruità anche rispetto ad altri periodi.
- Nel redditometro la presunzione è legale relativa: una volta provata la disponibilità di beni o indici di spesa, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola dimostrazione di una generica disponibilità finanziaria; occorre una prova documentale idonea a mostrare la provenienza non imponibile delle somme e circostanze oggettive del loro effettivo impiego per sostenere spese o incrementi patrimoniali.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma la sussistenza di prove decisive senza indicarle concretamente né spiegare il ragionamento che conduce alla decisione.
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