Cassazione Civile, Ordinanza n. 34938/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2018, emesso a seguito di un invito a produrre documentazione contabile. L’Ufficio aveva rilevato criticità nella contabilizzazione di fatture di alcuni fornitori, ritenute oggettivamente inesistenti, e di costi ritenuti non documentati. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso/appello. In Cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza e dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, invocando l’art. 41 della Carta UE e la giurisprudenza sul contraddittorio nei tributi armonizzati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ritenuto inesistenti le prestazioni fatturate basandosi solo sulla pretesa mancanza di organizzazione dei fornitori, senza controlli o contraddittorio con gli stessi; 3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, assumendo che l’inesistenza delle prestazioni non potesse essere provata sulla base della sola asserita inesistenza organizzativa dei fornitori e del richiamo all’art. 62-sexies del d.l. 331/1993.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché l’accertamento era "a tavolino" e, per i tributi armonizzati, il contribuente non aveva specificamente allegato in giudizio una valida prova di resistenza, né aveva trascritto le difese di merito; ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR era sintetica ma non apparente, avendo esaminato le posizioni dei singoli fornitori e ritenuto logicamente fittizie le fatture e oggettivamente inesistenti le prestazioni; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che la valutazione degli elementi indiziari e della prova contraria appartiene al giudice di merito, non censurabile in cassazione come riesame del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio preventivo; la Corte lo considera rilevante solo nei limiti dei tributi armonizzati e comunque subordinato all’allegazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio a pena di nullità solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino.
Richiamato solo incidentalmente per segnare che la vicenda è anteriore alla sua introduzione.
Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015
Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati, invece, l’obbligo sussiste, ma la sua violazione comporta invalidità solo se il contribuente superi la prova di resistenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per la dedotta motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e percepibile.
Le presunzioni semplici sono ammissibili nell’accertamento tributario purché gravi, precise e concordanti; la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Il richiamo della ricorrente è ritenuto improprio perché la disposizione è dettata in materia di studi di settore e non incide sulla regola probatoria applicata dalla CTR.
Una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti a tavolino il contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé la nullità dell’atto; per i tributi armonizzati il contribuente deve inoltre indicare in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non siano pretestuose.
- La deduzione di motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; non basta una motivazione sintetica se il giudice di merito espone, anche per relationem o in forma concisa, le ragioni decisive della decisione.
- L’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione e il vaglio della prova contraria spettano al giudice di merito e non possono essere sovvertiti in cassazione come mero riesame del fatto.
- La doglianza che contesti la solidità delle presunzioni o l’apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Nel riparto dell’onere probatorio, una volta che l’Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario adeguato, incombe sul contribuente provare l’effettività delle operazioni o la non condivisibilità delle presunzioni poste a base dell’atto impositivo.
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