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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34938/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2018, emesso a seguito di un invito a produrre documentazione contabile. L’Ufficio aveva rilevato criticità nella contabilizzazione di fatture di alcuni fornitori, ritenute oggettivamente inesistenti, e di costi ritenuti non documentati. La società contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso/appello. In Cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza e dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, invocando l’art. 41 della Carta UE e la giurisprudenza sul contraddittorio nei tributi armonizzati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ritenuto inesistenti le prestazioni fatturate basandosi solo sulla pretesa mancanza di organizzazione dei fornitori, senza controlli o contraddittorio con gli stessi; 3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, assumendo che l’inesistenza delle prestazioni non potesse essere provata sulla base della sola asserita inesistenza organizzativa dei fornitori e del richiamo all’art. 62-sexies del d.l. 331/1993.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché l’accertamento era "a tavolino" e, per i tributi armonizzati, il contribuente non aveva specificamente allegato in giudizio una valida prova di resistenza, né aveva trascritto le difese di merito; ha poi respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR era sintetica ma non apparente, avendo esaminato le posizioni dei singoli fornitori e ritenuto logicamente fittizie le fatture e oggettivamente inesistenti le prestazioni; ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e che la valutazione degli elementi indiziari e della prova contraria appartiene al giudice di merito, non censurabile in cassazione come riesame del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio preventivo; la Corte lo considera rilevante solo nei limiti dei tributi armonizzati e comunque subordinato all’allegazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio a pena di nullità solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino.

  • art. 6 bis l. n. 212 del 2000

    Richiamato solo incidentalmente per segnare che la vicenda è anteriore alla sua introduzione.

  • Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015

    Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati, invece, l’obbligo sussiste, ma la sua violazione comporta invalidità solo se il contribuente superi la prova di resistenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per la dedotta motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e percepibile.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili nell’accertamento tributario purché gravi, precise e concordanti; la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Il richiamo della ricorrente è ritenuto improprio perché la disposizione è dettata in materia di studi di settore e non incide sulla regola probatoria applicata dalla CTR.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a tavolino il contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé la nullità dell’atto; per i tributi armonizzati il contribuente deve inoltre indicare in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che non siano pretestuose.
  • La deduzione di motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di un percorso argomentativo percepibile; non basta una motivazione sintetica se il giudice di merito espone, anche per relationem o in forma concisa, le ragioni decisive della decisione.
  • L’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione e il vaglio della prova contraria spettano al giudice di merito e non possono essere sovvertiti in cassazione come mero riesame del fatto.
  • La doglianza che contesti la solidità delle presunzioni o l’apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Nel riparto dell’onere probatorio, una volta che l’Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario adeguato, incombe sul contribuente provare l’effettività delle operazioni o la non condivisibilità delle presunzioni poste a base dell’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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