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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28952/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l'annualità 2004 nei confronti di una società e dei suoi soci. La ripresa riguardava, per la società, maggiori ricavi e maggior reddito derivanti da un'operazione di permuta di un fabbricato residenziale non contabilizzata nell'esercizio di competenza; per i soci, il maggior reddito derivante dalla partecipazione all'impresa. Con un unico motivo l'Amministrazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello i contribuenti avessero introdotto domande nuove, inammissibili rispetto a quelle formulate in primo grado: secondo la ricorrente, in primo grado era stata contestata solo la carenza di motivazione dell'atto, mentre in appello sarebbe stata dedotta per la prima volta la neutralità fiscale dell'operazione di permuta e l'insussistenza dell'obbligo di fatturazione ai fini IVA. I controricorrenti hanno resistito eccependo, tra l'altro, che la questione IVA era già stata introdotta nel giudizio di primo grado e che, comunque, l'impugnazione riguardava un unico presupposto impositivo collegato all'operazione di permuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione e violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, osservando che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello concerne le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese o argomentazioni. Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso introduttivo e dell'atto di appello risultava che la contestazione relativa all'IVA e alla neutralità fiscale dell'operazione era già stata ritualmente dedotta in primo grado; pertanto, l'appello non aveva introdotto domande nuove, ma solo sviluppato difese coerenti con le contestazioni già proposte. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza sull'art. 11 d.P.R. n. 633/1972 era priva di specifica censura idonea a dimostrare il lamentato errore processuale. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello opera solo per le eccezioni in senso tecnico; non impedisce alla parte di sviluppare in secondo grado difese, argomentazioni o profili logici ulteriori rispetto a quelli già introdotti in primo grado.
  • Non vi è ultrapetizione quando l'appello si limita a contestare la stessa pretesa fiscale già oggetto del giudizio di primo grado, anche se la parte formula in modo più puntuale le proprie deduzioni su profili impositivi collegati tra loro.
  • Per stabilire se una deduzione sia nuova o meno occorre confrontare il contenuto sostanziale del ricorso introduttivo con quello dell'atto di appello; se la questione era già stata devoluta al giudice di primo grado, la riproposizione o lo sviluppo della medesima difesa non è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un error in procedendo deve essere specificamente correlata al vizio processuale dedotto, non essendo sufficiente il semplice richiamo a una norma tributaria se non si chiarisce in che modo essa abbia concretamente determinato la violazione del divieto di nova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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