Cassazione Civile, Ordinanza n. 28952/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l'annualità 2004 nei confronti di una società e dei suoi soci. La ripresa riguardava, per la società, maggiori ricavi e maggior reddito derivanti da un'operazione di permuta di un fabbricato residenziale non contabilizzata nell'esercizio di competenza; per i soci, il maggior reddito derivante dalla partecipazione all'impresa. Con un unico motivo l'Amministrazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello i contribuenti avessero introdotto domande nuove, inammissibili rispetto a quelle formulate in primo grado: secondo la ricorrente, in primo grado era stata contestata solo la carenza di motivazione dell'atto, mentre in appello sarebbe stata dedotta per la prima volta la neutralità fiscale dell'operazione di permuta e l'insussistenza dell'obbligo di fatturazione ai fini IVA. I controricorrenti hanno resistito eccependo, tra l'altro, che la questione IVA era già stata introdotta nel giudizio di primo grado e che, comunque, l'impugnazione riguardava un unico presupposto impositivo collegato all'operazione di permuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di ultrapetizione e violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, osservando che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello concerne le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese o argomentazioni. Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso introduttivo e dell'atto di appello risultava che la contestazione relativa all'IVA e alla neutralità fiscale dell'operazione era già stata ritualmente dedotta in primo grado; pertanto, l'appello non aveva introdotto domande nuove, ma solo sviluppato difese coerenti con le contestazioni già proposte. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza sull'art. 11 d.P.R. n. 633/1972 era priva di specifica censura idonea a dimostrare il lamentato errore processuale. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un error in procedendo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché mancava la dimostrazione del vizio processuale dedotto.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di domande nuove in appello e di nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive o le difese che sviluppano censure già introdotte in primo grado.
art. 11 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura connessa a tale norma non fosse stata specificamente sviluppata in modo da incidere sul denunciato vizio di ultrapetizione.
Richiamato nella sentenza impugnata per affermare che la società aveva poi fatturato l'incasso al momento del perfezionamento della permuta, quando il bene era venuto ad esistenza.
art. 369, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la questione processuale relativa al deposito e alla richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Citato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio con modalità cartolari.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Menzi0nato nei contenuti delle conclusioni di appello dei contribuenti, come profilo di carenza di motivazione dell'avviso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello opera solo per le eccezioni in senso tecnico; non impedisce alla parte di sviluppare in secondo grado difese, argomentazioni o profili logici ulteriori rispetto a quelli già introdotti in primo grado.
- Non vi è ultrapetizione quando l'appello si limita a contestare la stessa pretesa fiscale già oggetto del giudizio di primo grado, anche se la parte formula in modo più puntuale le proprie deduzioni su profili impositivi collegati tra loro.
- Per stabilire se una deduzione sia nuova o meno occorre confrontare il contenuto sostanziale del ricorso introduttivo con quello dell'atto di appello; se la questione era già stata devoluta al giudice di primo grado, la riproposizione o lo sviluppo della medesima difesa non è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un error in procedendo deve essere specificamente correlata al vizio processuale dedotto, non essendo sufficiente il semplice richiamo a una norma tributaria se non si chiarisce in che modo essa abbia concretamente determinato la violazione del divieto di nova.
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