Cassazione Civile, Ordinanza n. 27767/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di diverse cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente. In primo grado era stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione perché effettuata tramite un avvocato del libero foro. La CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016 e dell'art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in L. 58/2019, censurando la sentenza per avere negato la validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha affermato che l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità ulteriori, nelle controversie rientranti nel perimetro indicato dal protocollo con l'Avvocatura dello Stato, ivi incluse le liti innanzi alle Commissioni tributarie. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente a sostegno della validità della sua costituzione in giudizio.
art. 12, comma 1, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente a sostegno della validità della sua costituzione in giudizio.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente a sostegno della validità della sua costituzione in giudizio.
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016
richiamato quale base normativa della disciplina della difesa dell'agente della riscossione.
legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata quale base normativa della disciplina della difesa dell'agente della riscossione.
richiamato quale base normativa della disciplina della difesa dell'agente della riscossione.
legge di conversione del d.l. 34/2019, richiamata quale base normativa della disciplina della difesa dell'agente della riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933
menzionato nel principio delle Sezioni Unite come disposizione che richiede una delibera motivata in casi speciali per il ricorso all'Avvocatura dello Stato.
artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016
richiamati nel principio delle Sezioni Unite come criteri da rispettare per il ricorso ad avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016
richiamato nel principio delle Sezioni Unite come fonte dei criteri generali per la scelta del patrocinio esterno.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.
richiamato nel principio enunciato dalle Sezioni Unite come base per la formulazione del principio di diritto.
Massime di principio
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante avvocati del libero foro, senza necessità di specifiche formalità ulteriori, quando la controversia rientri nei casi consentiti dalla disciplina convenzionale e organizzativa applicabile, incluse le liti davanti alle Commissioni tributarie.
- La scelta tra patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e patrocinio di un avvocato del libero foro, quando dipende dalla riconduzione della lite alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, implica la sussistenza del relativo presupposto legale e non richiede autonoma allegazione o prova.
- La contestazione sulla validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per il solo fatto di essersi avvalso di un avvocato del libero foro è infondata se la controversia rientra tra quelle per le quali tale modalità difensiva è ammessa dal protocollo tra Agenzia e Avvocatura dello Stato.
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