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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10825/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto tacito di un’istanza di rimborso IRPEF relativa all’anno 2000, proposta da un dirigente di ENEL che aveva percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, somme collegate a un fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA) oltre al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che su tali somme dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista per il rendimento di determinati fondi/rapporti assicurativi, e non l’aliquota più elevata applicata dall’ente erogatore in sede di liquidazione. Dopo un primo giudizio e un rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR ha rigettato il ricorso riassunto. Nel nuovo ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato la qualificazione delle somme come non riconducibili al "rendimento" tassabile al 12,50%, e ha censurato il diniego di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad accertare e quantificare gli investimenti e i rendimenti del fondo, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso tale componente reddituale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto già enunciato in precedenza: spettava al contribuente allegare e dimostrare che il titolo contrattuale della prestazione prevedesse l’impiego sul mercato dei contributi affluiti al fondo; in difetto di tale allegazione, la CTU richiesta avrebbe avuto natura meramente esplorativa e correttamente non è stata disposta. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il "rendimento" assoggettato alla ritenuta del 12,50% coincide con il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non con mere rivalutazioni calcolate con criteri attuariali o riserve matematiche. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale non conforme al testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis: mancava l’indicazione del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risultava, del momento in cui era stato discusso e della sua decisività. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale tra quelle asseritamente violate; la Corte non ne trae una diversa regola decisiva rispetto alla distribuzione dell’onere di allegazione e prova nel caso concreto.

  • artt. 61, 115, 116 e 384 c.p.c.

    Richiamati nei motivi di ricorso per contestare la mancata CTU e la valutazione delle prove; la Corte ritiene infondata la censura sul punto decisivo dell’allegazione probatoria e inammissibile il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    Norma base per l’applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme qualificabili come rendimento netto del capitale accantonato in specifici regimi previdenziali/assicurativi.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel ricorso in relazione al regime fiscale applicabile ratione temporis alle prestazioni percepite.

  • art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Invocato dal contribuente per sostenere l’applicazione del regime della ritenuta sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari anteriori alla riforma.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato insieme alle altre disposizioni fiscali per sostenere il prelievo al 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento.

  • art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel principio di diritto sul trattamento delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000: tassazione separata per la sorte capitale, ma non per la componente di rendimento netto.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati per affermare che, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, si applica integralmente la tassazione separata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di violazione/falsa applicazione di legge, ritenuto infondato nei limiti in cui contestava la mancata dimostrazione del rendimento investito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte applica il nuovo paradigma dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; il motivo è inammissibile perché non lo rispetta.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per la necessità di specifica indicazione degli atti e dei fatti storici posti a fondamento del vizio motivazionale.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. quale requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato დამატivo a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In tema di fondi previdenziali integrativi aziendali, la componente di "rendimento" assoggettabile alla ritenuta del 12,50% coincide con il rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato; non vi rientrano le somme determinate con criteri meramente attuariali o di rivalutazione interna.
  • Chi chiede il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle prestazioni di un fondo previdenziale deve allegare e provare che, secondo il titolo contrattuale e la concreta struttura del fondo, esistesse una componente di capitale investita sul mercato generatrice di rendimento tassabile separatamente.
  • Se il contribuente non offre un’adeguata allegazione del fatto costitutivo del diritto al rimborso, il giudice non può disporre una CTU a fini esplorativi per supplire alle carenze probatorie della parte.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente censurare genericamente la valutazione delle prove o il mancato esame di elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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