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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34509/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il giudizio trae origine da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propose opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale di Roma la dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico come indice dell'avvio della conoscibilità dell'atto. Nel ricorso per cassazione la Procura dedusse, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: sosteneva di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che la mera schermata SICID non provava la comunicazione nelle forme di legge, e che il giudice di merito aveva trascurato un'attestazione interna secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea; inoltre contestava di essere onerata della prova del momento di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto un autonomo profilo di inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi aggiunto che, comunque, il ricorso non superava il vaglio dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale sulla tardività dell'opposizione era conforme all'orientamento di legittimità: per l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia vale il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione. Poiché l'opposizione della Procura risultava comunque tardiva anche rispetto a tale termine lungo, l'inammissibilità è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato e per la qualità del ricorrente; escluso anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è lo strumento di tutela esperibile contro il provvedimento di liquidazione.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; il procedimento si svolge davanti al capo dell'ufficio giudiziario competente.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile.

  • art. 327 c.p.c.

    In difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione anche ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale norma sulla comunicazione, ma non ritenuto decisivo per superare l'inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'onere probatorio sulla conoscibilità dell'atto; la Corte ha ritenuto comunque tardiva l'opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione delle vicende sostanziali e processuali.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manchi, opera comunque il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Quando il giudice di merito decide in modo conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che si limiti a contestare tale soluzione senza superare il precedente consolidato è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, non rileva solo la dimostrazione della mancata rituale comunicazione, se il gravame risulta comunque proposto oltre il termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Nei procedimenti di opposizione in materia di spese di giustizia, il decreto di liquidazione assume un regime impugnatorio assimilabile a quello dei provvedimenti decisori soggetti a rito sommario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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