Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, oltre a una cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisoria. L'accertamento traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza, nel quale si ipotizzava una frode fiscale posta in essere da una terza società che avrebbe commercializzato schede elettroniche clonate per videopoker; una di tali schede sarebbe stata rinvenuta nell'esercizio bar del contribuente, con conseguente recupero di maggiori ricavi non dichiarati e maggiori imposte. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo non provati i fatti contestati; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata l'utilizzazione della scheda clonata da parte del contribuente sulla base delle dichiarazioni del terzo e del comportamento processuale del contribuente stesso. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici; 2) nullità della sentenza per illegittima sottoscrizione dell'appello da parte di funzionario privo di idonea delega; 3) omessa e carente motivazione sugli accertamenti ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con contestazione dell'uso delle dichiarazioni del terzo e del ragionamento probatorio; 4) omessa motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale dell'Ufficio e alla prova della corresponsabilità del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva espressamente esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e, comunque, l'appello dell'Ufficio conteneva critiche specifiche alla sentenza di primo grado. Ha rigettato il secondo motivo perché, nel processo tributario, la legittimazione a stare in giudizio dell'Ufficio può essere esercitata dal direttore o da un funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di esibire una specifica delega, salvo prova dell'usurpazione del potere o della non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi perché, sotto la veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento fondato sugli elementi acquisiti dall'Ufficio; la censura sulla sua applicazione, se diretta a contestare il merito della valutazione probatoria, è inammissibile in cassazione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse rispettato perché l'atto di appello muoveva specifiche critiche alla sentenza impugnata.
non risulta violato quando il giudice di appello si pronuncia espressamente sull'eccezione proposta, anche nel rigettarla.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
artt. 10 e 11, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
riconoscono la capacità processuale dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, rappresentato dal direttore o da altro funzionario preposto al reparto competente; la sottoscrizione dell'appello è valida anche senza esibizione di una specifica delega, salvo prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando contenga critiche specifiche alla decisione di primo grado, anche se il gravame ripropone in sostanza la questione già decisa.
- La sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio finanziario da parte di un funzionario preposto al reparto competente è valida in via generale, senza necessità di una delega nominativa prodotta in giudizio, salvo che sia contestata e provata l'estraneità del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia già pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.; la doglianza va semmai indirizzata alla correttezza della decisione sul punto, non alla pretesa omessa pronuncia.
- Le dichiarazioni di terzi e il comportamento processuale della parte, se valorizzati dal giudice di merito, non possono essere rimessi in discussione in sede di legittimità se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
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