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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34849/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati, ha cassato senza rinvio il decreto del Giudice di pace di Monza e ha escluso la possibilità di una nuova convalida perché il termine perentorio per provvedervi era già decorso. Non ha disposto una regolazione delle spese di lite, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e affermando che la liquidazione compete al giudice del procedimento di merito, cioè al Giudice di pace.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia riguarda la convalida, da parte del Giudice di pace, di una misura alternativa al trattenimento disposta dalla Questura nei confronti di un cittadino srilankese, consistente nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione periodica in Questura. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida deducendo la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo, sostenendo che non gli fosse stata comunicata l'udienza cartolare, né personalmente né tramite il difensore di fiducia, e che non gli fossero stati comunicati il numero di ruolo e il giudice assegnatario, con conseguente impossibilità di depositare tempestivamente memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore. Ha inoltre evidenziato che il decreto di convalida era stato emesso poche ore dopo l'adozione della misura, rendendo comunque impossibile un effettivo esercizio del contraddittorio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti in cui denunciava la mancata assicurazione del contraddittorio cartolare secondo le forme previste dalla disciplina speciale, rilevando che dal provvedimento impugnato non emergeva il rispetto degli adempimenti informativi e difensivi richiesti.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, nel procedimento in questione, il contraddittorio cartolare è compatibile con la Costituzione se sono rispettate le garanzie informative previste dalla normativa speciale.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro del giusto processo; la Corte ha ribadito che la procedura cartolare è legittima se effettivamente assicurato il contraddittorio nei modi previsti.

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma sul quadro complessivo della disciplina delle misure alternative al trattenimento e delle garanzie difensive.

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    disciplina la misura alternativa al trattenimento e il relativo procedimento di convalida; la Corte ribadisce che in questa fase si applica il contraddittorio cartolare e non l'udienza partecipata con difensore necessariamente presente.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito"

    la locuzione è intesa nel senso che deve essere avvisato un difensore comunque nominato; l'avviso al difensore di fiducia sorge solo se la sua nomina, portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, precede la fissazione dell'udienza.

  • art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. n. 394/1999

    norma centrale per assicurare il contraddittorio cartolare: impone la traduzione del provvedimento in lingua nota o veicolare, l'avviso della possibilità di assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, nonché la comunicazione comprensibile dei recapiti dei difensori d'ufficio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di legittimità dedotto nel ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in tema di liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    indicato come norma che consente la liquidazione da parte del giudice del procedimento; in cassazione, in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    escluso quale base per la condanna alle spese in favore dello Stato nel caso di soccombenza di un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida della misura alternativa al trattenimento dello straniero, la garanzia del contraddittorio si realizza con modalità cartolari e non richiede necessariamente un'udienza partecipata, purché siano rispettati gli adempimenti informativi e difensivi previsti dalla disciplina speciale.
  • La validità del contraddittorio cartolare presuppone la traduzione del provvedimento in lingua comprensibile, l'avviso della facoltà di avvalersi del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, nonché la comunicazione effettivamente comprensibile dei recapiti dei difensori d'ufficio cui rivolgersi per presentare memorie o deduzioni.
  • L'obbligo di avviso al difensore di fiducia sorge solo se la nomina di tale difensore sia stata portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria prima della fissazione dell'udienza o del termine per il contraddittorio cartolare.
  • Se il decreto di convalida non dà conto dell'effettivo rispetto delle formalità necessarie a garantire il contraddittorio cartolare, la convalida è viziata per violazione del diritto di difesa.
  • Quando il termine perentorio per la convalida sia già decorso, la cassazione del decreto avviene senza rinvio, poiché non è più possibile una nuova decisione sulla convalida.
  • In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore non segue la condanna alle spese in favore dello Stato, ma va richiesta al giudice competente secondo la disciplina del patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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