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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06845/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore bancario poi cessionario del credito contro l’atto con cui una persona fisica aveva costituito un fondo patrimoniale in favore di familiari. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando inefficace il negozio; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti hanno articolato tre motivi: (1) contestazione della legittimazione attiva del cessionario del credito, sostenendo che non fosse stata provata l’inclusione del singolo credito nella cessione in blocco; (2) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la revocatoria sarebbe stata accolta sulla sola esistenza del credito senza verificarne l’esigibilità e deducendo, in sostanza, la fittizietà del credito per anatocismo/usura e l’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; (3) violazione delle norme sul fondo patrimoniale e sull’azione revocatoria, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato il reale contenuto negoziale dell’atto, che a dire dei ricorrenti avrebbe avuto mera funzione di regolazione dell’uso dei frutti dei beni e non di attribuzione/disposizione patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una ratio autonoma non specificamente censurata: la legittimazione del cessionario era stata affermata anche per la produzione della dichiarazione di cessione sottoscritta dalla banca cedente e del contratto di cessione, oltre che per la pubblicazione in G.U. Sul secondo motivo ha ribadito che, ai fini dell’azione revocatoria, è sufficiente una nozione lata di credito, comprensiva del credito eventuale o litigioso, senza necessità di un previo accertamento definitivo della pretesa. Ha inoltre ritenuto non dedotte in modo processualmente corretto le questioni relative alla pretesa decadenza ex art. 1957 c.c. Sul terzo motivo ha osservato che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e, come tale, revocabile; la censura mirava in realtà a una nuova ricostruzione dei fatti e del contenuto del negozio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale tiene luogo e produce gli effetti della notificazione della cessione, ma non prova da sola l’avvenuta cessione del singolo credito.

  • art. 58 t.u.b.

    La pubblicazione della notizia della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale ha effetti equivalenti alla notificazione al debitore ceduto, ma il cessionario deve provare in altro modo l’inclusione del credito specifico nell’operazione se contestata.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta la legittimazione del cessionario deduce la mancata prova della titolarità del credito; tuttavia la Corte valorizza le prove documentali prodotte dal cessionario e l’omessa censura di una ratio autonoma.

  • legge 30.04.1999, n. 130

    Richiamata nel motivo sul trasferimento in blocco di crediti, in relazione alla prova della cessione.

  • art. 2901 c.c.

    Ai fini della revocatoria ordinaria rileva una nozione ampia di credito, comprensiva del credito eventuale o litigioso; non è necessario il previo accertamento definitivo del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e con le questioni processuali effettivamente trattate.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Le questioni nuove o non adeguatamente localizzate e indicate negli atti processuali non possono essere utilmente dedotte in cassazione.

  • artt. 167 c.c.

    Richiamati nel motivo sul fondo patrimoniale, ma la Corte non ha svolto un nuovo giudizio di fatto sul contenuto del negozio.

  • art. 170 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al fondo patrimoniale; non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della garanzia patrimoniale, ma la Corte ha ritenuto il fondo patrimoniale atto revocabile se pregiudizievole per il creditore.

  • art. 1957 c.c.

    La dedotta decadenza della fideiussione non è stata considerata perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né correttamente prospettata nei gradi precedenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di cessione in blocco di crediti, la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale vale come notificazione al debitore ceduto, ma non basta da sola a provare che il singolo credito controverso rientri nell’operazione: se il debitore contesta l’inclusione, il cessionario deve fornire ulteriore prova documentale specifica.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende definitiva quella motivazione e rende inammissibili le censure residue.
  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il concetto di credito è ampio e comprende anche il credito eventuale o litigioso: non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato, purché esista una ragione di credito idonea a fondare la legittimazione ad agire.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale per soddisfare i bisogni della famiglia è atto a titolo gratuito e, se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore, può essere assoggettato ad azione revocatoria.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto economico e negoziale dell’atto impugnato, se la censura si risolve in una richiesta di riesame del fatto e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoTransazioneUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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