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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04472/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Secondo il ricorrente, il decreto non sarebbe stato ritualmente comunicato alla Procura; le schermate del sistema informatico non dimostrerebbero una valida comunicazione e, inoltre, non si sarebbe considerata l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio, che indicava l'assenza di comunicazioni telematiche o cartacee. Con il primo motivo sono stati dedotti omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c.; con il secondo omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non spettasse al Pubblico Ministero provare la data di effettiva conoscibilità del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi osservato, comunque, che la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, mentre in difetto di queste resta applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché l'opposizione era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, l'inammissibilità era corretta. Nessuna statuizione sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    rende proponibile l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; il ricorso si inserisce in tale rimedio.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell'art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    viene richiamato per la qualificazione dell'opposizione come rimedio assimilabile all'appello avverso l'ordinanza del giudice monocratico.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'interpretazione della Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità del provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto di tali forme di conoscenza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..
  • La prova della tempestività dell'opposizione deve essere valutata alla luce della disciplina delle impugnazioni applicabile al provvedimento decisorio e definitivo, non potendo bastare la sola contestazione della regolarità formale della comunicazione se il rimedio risulta comunque proposto oltre il termine lungo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c..
  • Il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è tenuto al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza e non è soggetto al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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