Cassazione Civile, Ordinanza n. 07962/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatrice)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla fondazione proprietaria-locatrice per ottenere la risoluzione di due contratti di affitto di fondi rustici per asserito inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, in base a un verbale di conciliazione tra le originarie parti e a clausole contrattuali che prevedevano la risoluzione in caso di ritardo superiore a quattro mesi nel pagamento. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda, pronunciando la risoluzione e condannando la conduttrice al rilascio dei fondi e al pagamento dei canoni arretrati. In appello la conduttrice ha contestato, tra l’altro, che la corte di merito non avesse considerato somme da lei versate in sostituzione di fideiussioni e che tali somme dovessero essere imputate in compensazione ai canoni scaduti, con conseguente riduzione della morosità a un importo non idoneo a giustificare la risoluzione automatica. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dei canoni ermeneutici e di norme sulla cessione/novazione e sulla disciplina dei contratti agrari, sostenendo che la comune volontà delle parti fosse quella di prestare una garanzia per i canoni e non un mero deposito cauzionale non compensabile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle regole sull’onere della prova e del processo civile, oltre a vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte d’appello avesse reso una motivazione apparente sulla quantificazione dei canoni insoluti e sui presupposti della risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo è stato qualificato come censura non già di violazione dei canoni ermeneutici, ma come richiesta di una diversa ricostruzione fattuale della volontà contrattuale rispetto a quella compiuta dalla corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da interpretazione plausibile del testo negoziale e delle ulteriori pattuizioni richiamate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non incideva specificamente sulla quantificazione dei canoni, presentava natura fattuale e di merito e non si confrontava con il paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; comunque la Corte ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione espressa e logica sulla maturazione dei canoni insoluti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il rito introduttivo del giudizio di primo grado davanti al tribunale in materia agraria/lavoro, ma non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione degli accordi e delle somme versate; la Corte non accoglie la censura perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale della volontà negoziale.
Richiamato come parametro di autonomia contrattuale; la Corte non ne fa applicazione innovativa, ritenendo la doglianza meramente fattuale.
Canone ermeneutico evocato dalla ricorrente; la Corte afferma che il motivo non evidenzia una vera violazione interpretativa, ma mira a una diversa lettura del contratto.
Canone ermeneutico evocato dalla ricorrente; la censura è dichiarata inammissibile perché tende a sollecitare una nuova interpretazione del testo negoziale.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di esecuzione secondo buona fede; la Corte non vi fonda alcuna diversa soluzione, ritenendo il motivo fattuale.
artt. 45 e 58 L. n. 203 del 1982
Richiamati dalla ricorrente in materia di affitto agrario; la Corte non entra nel merito di una loro specifica applicazione, poiché il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei primi motivi, ma la Corte rileva che le censure non integrano una reale violazione di legge, bensì una richiesta di rivalutazione del fatto.
Richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova; la Corte respinge la doglianza perché non specificamente rivolta contro la quantificazione dei canoni e comunque di merito.
Evocato dalla ricorrente; non è ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità delle censure.
Evocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte considera la censura sostanzialmente fattuale.
Richiamato insieme ad altre norme processuali; la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a fondare il ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata contiene motivazione espressa e logica.
Evocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude la mancanza o apparenza della motivazione.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il vizio di nullità della sentenza; la Corte lo esclude.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che il motivo non rispetta lo schema del vizio omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Indica il rito camerale in Cassazione applicato al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei canoni di interpretazione del contratto è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e della volontà delle parti.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se non è manifestamente illogica o in contrasto con i criteri legali di ermeneutica; non basta contrapporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove o alla quantificazione del credito.
- La doglianza di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata contenga una motivazione espressa, coerente e idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.
- Quando un accordo qualifiche espressamente determinate somme come cauzioni o garanzie e ne escluda la compensazione con canoni o altri debiti, la parte che invochi la compensazione deve superare il chiaro dato testuale e non può ottenere in cassazione una diversa ricostruzione fattuale del patto.
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