Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA di una società per gli anni 2004 e 2005, recuperando l'imposta non versata relativa a quattro fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti impositivi, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato, neppure per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni e valorizzando anche l'emissione di note di credito da parte della contribuente e una successiva sentenza penale assolutoria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973, 51 e 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., per avere la CTR escluso che l'Ufficio avesse assolto l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni, nonostante la presenza di elementi indiziari idonei a spostare l'onere sulla contribuente; (2) violazione dell'art. 21, settimo comma, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso la debenza dell'IVA anche in considerazione della pretesa insussistenza di un rischio per l'erario, malgrado l'annullamento delle fatture tramite variazione dell'imposta.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza, ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari, con conseguente spostamento dell'onere sulla contribuente; inoltre ha ribadito che, per fatture emesse per operazioni inesistenti, non opera la procedura di variazione ex art. 26 d.P.R. 633/1972, restando dovuta l'IVA indicata in fattura salvo che sia eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita del gettito fiscale secondo i casi indicati dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per il principio di cartolarità, in caso di fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti il soggetto emittente è tenuto al versamento dell'imposta indicata, salvo le ipotesi in cui sia stato eliminato tempestivamente ogni rischio di perdita di gettito per l'Erario.
art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La procedura di variazione dell'imposta è utilizzabile solo per operazioni effettive e reali poi venute meno, non per fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori e probatori dell'Amministrazione nel controllo fiscale.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni e all'accertamento induttivo o analitico-induttivo.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma sui poteri di controllo e accertamento in materia IVA.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma in tema di rettifica dell'imposta e dell'accertamento IVA.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per provare l'inesistenza delle operazioni e determinare lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
Richiamato nel procedimento camerale per il deposito di memoria.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, il relativo onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni o altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Una volta fornito un quadro indiziario idoneo da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; non sono di per sé sufficienti la mera regolarità formale della contabilità, l'emissione delle fatture o la tracciabilità dei pagamenti.
- La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario, ma può solo essere valutata come possibile fonte di prova, senza sostituire l'autonoma verifica del giudice tributario.
- In tema di IVA, la procedura di variazione dell'imposta non è utilizzabile per regolarizzare fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti; in tali casi opera il principio di cartolarità e l'imposta resta dovuta, salvo che sia provato che sia stato eliminato tempestivamente ogni rischio di perdita del gettito fiscale.
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