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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni IVA di una società per gli anni 2004 e 2005, recuperando l'imposta non versata relativa a quattro fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado i ricorsi della società erano stati accolti; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti impositivi, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato, neppure per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni e valorizzando anche l'emissione di note di credito da parte della contribuente e una successiva sentenza penale assolutoria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973, 51 e 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., per avere la CTR escluso che l'Ufficio avesse assolto l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni, nonostante la presenza di elementi indiziari idonei a spostare l'onere sulla contribuente; (2) violazione dell'art. 21, settimo comma, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso la debenza dell'IVA anche in considerazione della pretesa insussistenza di un rischio per l'erario, malgrado l'annullamento delle fatture tramite variazione dell'imposta.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza, ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari, con conseguente spostamento dell'onere sulla contribuente; inoltre ha ribadito che, per fatture emesse per operazioni inesistenti, non opera la procedura di variazione ex art. 26 d.P.R. 633/1972, restando dovuta l'IVA indicata in fattura salvo che sia eliminato in tempo utile ogni rischio di perdita del gettito fiscale secondo i casi indicati dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, il relativo onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni o altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta fornito un quadro indiziario idoneo da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; non sono di per sé sufficienti la mera regolarità formale della contabilità, l'emissione delle fatture o la tracciabilità dei pagamenti.
  • La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario, ma può solo essere valutata come possibile fonte di prova, senza sostituire l'autonoma verifica del giudice tributario.
  • In tema di IVA, la procedura di variazione dell'imposta non è utilizzabile per regolarizzare fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti; in tali casi opera il principio di cartolarità e l'imposta resta dovuta, salvo che sia provato che sia stato eliminato tempestivamente ogni rischio di perdita del gettito fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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