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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEG e sanzioni relative al 1998, contestando l'omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di maggiori corrispettivi derivanti dalla vendita di immobili. Secondo l'Ufficio, le vendite erano state effettuate a prezzi superiori a quelli dichiarati, come emergeva da indagini bancarie, documentazione extracontabile e movimentazioni finanziarie anomale riferibili anche a terzi e agli acquirenti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo insufficienti le presunzioni dell'Amministrazione e valorizzando la libertà delle parti nella determinazione del prezzo, la possibile esigenza di liquidità della società, le divergenze sulle superfici immobiliari e alcune perizie di parte. L'Agenzia ha denunciato, da un lato, l'omessa motivazione della sentenza e, dall'altro, la violazione delle norme sulle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo carente e meramente assertiva la motivazione della Commissione regionale, che non aveva esaminato né valutato complessivamente i numerosi elementi presuntivi e documentali indicati dall'Ufficio, né aveva spiegato perché li ritenesse irrilevanti. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva aderito alle tesi della società senza adeguatamente confrontarle con quelle dell'Amministrazione e senza motivare la preferenza accordata alle perizie di parte. Il secondo motivo, relativo alle indagini bancarie e all'inversione dell'onere della prova, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame o l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza regionale perché non aveva esaminato gli elementi presuntivi indicati dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 41

    Disciplinano i poteri di accertamento e gli effetti delle indagini finanziarie. Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di maggiori ricavi o imponibili, salva la prova contraria del contribuente circa la loro estraneità all'attività imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Prevede poteri analoghi dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'IVA, compreso l'utilizzo dei dati bancari per ricostruire operazioni imponibili e maggiori volumi d'affari.

  • Art. 2728 c.c.

    Riguarda le presunzioni legali e i loro effetti sull'onere della prova. La sentenza richiama la tesi dell'Agenzia secondo cui le risultanze delle indagini bancarie possono determinare un'inversione dell'onere probatorio, ma non decide definitivamente il punto perché il relativo motivo è assorbito.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito di memorie nel giudizio di cassazione; la società resistente ha depositato memoria ai sensi di tale disposizione.

  • Cass. n. 2193/2015

    La perizia di parte può essere utilizzata come elemento di convincimento anche nel processo tributario, ma il giudice deve spiegare in modo adeguato perché la ritenga corretta e convincente.

Massime di principio

  • Un giudice tributario non può limitarsi ad affermare genericamente che le presunzioni dell'Amministrazione sono insufficienti: deve esaminare gli elementi indicati dall'Ufficio, sia singolarmente sia nel loro insieme, e spiegare il percorso logico seguito.
  • Indagini bancarie, documentazione extracontabile e movimentazioni finanziarie anomale possono costituire un quadro presuntivo idoneo a sostenere un accertamento, soprattutto quando risultano collegamenti ripetuti tra società, amministratori, terzi e acquirenti.
  • La libertà contrattuale nella determinazione del prezzo e la possibile vendita a valori inferiori a quelli di mercato non escludono automaticamente l'evasione, ma devono essere valutate insieme agli altri elementi probatori.
  • Le movimentazioni su conti intestati a terzi possono assumere rilievo fiscale quando l'Amministrazione dimostri la fittizietà dell'intestazione o la connessione concreta tra quei conti e l'attività del contribuente.
  • Una perizia di parte non può essere recepita senza motivazione: il giudice deve indicare perché la ritiene attendibile e deve confrontarla con gli elementi contrari prodotti dall'Amministrazione.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul merito dell'accertamento: impone al giudice di rinvio un nuovo esame, con motivazione completa e coerente.

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