Cassazione Civile, Ordinanza n. 22303/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una società contribuente, al quale nel giudizio di appello era stata espressamente distratta la liquidazione delle spese di lite, ha proposto ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate a tale titolo. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la legittimazione attiva spettasse solo alla società e ai soci, non al difensore distrattario. In cassazione il difensore ha denunciato violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 93 e 100 c.p.c., sostenendo di essere l'unico legittimato ad agire per la corresponsione delle spese distratte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la successiva pronuncia della Cassazione, che aveva definito il giudizio per adesione a definizione agevolata e compensato le spese, avrebbe travolto la precedente condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, affermando che il difensore destinatario della distrazione delle spese è legittimato in proprio ad agire anche in sede di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando anche la sua infondatezza. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, quale giudice dell'ottemperanza, per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
viene indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992
è richiamato quale norma che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario e ne consente l'attivazione per l'esecuzione del comando contenuto nella sentenza.
il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore instaura un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente.
è richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della propria legittimazione ad agire, che la Corte riconosce in capo al difensore distrattario.
art. 11 del D.L. n. 50 del 2017
è invocato nel ricorso incidentale per sostenere l'effetto estintivo della definizione agevolata; la Corte non accoglie la tesi estensiva della compensazione delle spese alla condanna del grado di appello.
art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992
è richiamato per affermare che, se il pagamento non avviene spontaneamente entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, le somme possono essere richieste con giudizio di ottemperanza, senza attendere il giudicato e senza formale costituzione in mora.
art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992
la Corte ne afferma l'applicabilità anche al difensore distrattario, quale soggetto legittimato a ottenere le somme liquidate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando le spese di lite siano state distratte in favore del difensore della parte vittoriosa, il difensore è legittimato ad agire in proprio per ottenerne il pagamento, perché la distrazione crea un rapporto giuridico autonomo con la parte soccombente.
- La legittimazione ad agire in ottemperanza per il pagamento delle spese distratte non spetta al cliente vittorioso, ma al difensore che sia destinatario del provvedimento di distrazione.
- Le somme liquidate a titolo di spese di lite nel processo tributario possono essere richieste in ottemperanza se l'Amministrazione non provvede spontaneamente al pagamento, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della decisione né di una formale costituzione in mora.
- Una pronuncia di compensazione delle spese resa dalla Corte in un successivo giudizio non travolge automaticamente una precedente condanna alle spese di un diverso grado di merito, salvo che risulti chiaramente un'estensione del dispositivo anche a quel capo.
- In sede di legittimità, il ricorso incidentale è inammissibile se la parte non spiega adeguatamente come la questione sia stata proposta al giudice di merito o dell'ottemperanza.
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