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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28455/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva narrato in sede amministrativa e giudiziaria di essere fuggito dal proprio Paese perché i parenti del padre lo accusavano di non esserne il figlio biologico, per via di una relazione extraconiugale della madre, e perché intendeva rintracciare il presunto vero padre, che sapeva essere venuto in Italia. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale e di quella umanitaria, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) la mancata concessione della protezione sussidiaria, lamentando violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 10 Cost., nonché travisamento delle fonti internazionali sulla situazione della Nigeria, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato il conflitto armato o la violenza indiscriminata nel sud del Paese; 2) la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008, oltre a difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per non avere la Corte valutato la situazione socio-economica del Paese di origine, la condizione personale del richiedente e il rischio di compromissione dei diritti umani in caso di rimpatrio ai fini della protezione umanitaria; 3) ulteriore violazione di legge e omesso esame, con riferimento agli artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998 e all'art. 10 Cost., per omessa considerazione delle fonti sulla situazione del Paese e della condizione individuale del richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un presunto travisamento delle COI non riscontrabile nella sentenza impugnata e comunque diretto a contestare nel merito la valutazione di fatto sulla insussistenza di un conflitto armato interno o di violenza indiscriminata nella zona di provenienza, nonché perché non si confrontava con la specifica ratio della decisione, che aveva escluso la presenza di Boko Haram nel sud della Nigeria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la protezione umanitaria richiede l'allegazione di una specifica vulnerabilità individuale e una comparazione concreta tra la situazione personale del richiedente e quella del Paese di origine; il ricorso, invece, si limitava a una critica generica e astratta, senza indicare elementi individualizzanti e senza confrontarsi con l'accertata inattendibilità del racconto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo in quanto generico e volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Ministero era rimasto intimato; la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    La protezione sussidiaria postula la verifica della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato rilevante nella zona di provenienza; la doglianza che contesti solo la valutazione di fatto o le fonti utilizzate è inammissibile in cassazione.

  • art. 10 Cost.

    È richiamato come parametro invocato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una specifica violazione idonea a superare l'inammissibilità delle censure.

  • artt. 2, 3, 4, 5, 6 d.lgs. 251/2007

    Sono invocati dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria, ma la Corte ribadisce che la tutela richiede un'allegazione individualizzata della vulnerabilità, non un richiamo astratto alla situazione del Paese.

  • art. 8 d.lgs. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente quanto all'acquisizione e valutazione delle informazioni sul Paese di origine; la Corte ritiene la censura generica e inammissibile.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La protezione umanitaria va definita mediante comparazione tra la condizione personale del richiedente e quella nel Paese di origine, alla luce di una vulnerabilità specificamente allegata.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente come parametro di divieto di rimpatrio, ma la doglianza è ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile anche perché pretende di mutare un orientamento consolidato senza addurre argomenti idonei a giustificarne il superamento.

  • art. 370, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione tardiva del Ministero al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di protezione sussidiaria, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle fonti COI o della situazione del Paese, ma deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del giudice di merito e indicare un effettivo errore giuridico o un omesso esame decisivo.
  • La nozione di violenza indiscriminata, rilevante ai fini della protezione sussidiaria, va riferita alla concreta area geografica di provenienza del richiedente; è inammissibile la doglianza che ignori la delimitazione territoriale operata dal giudice di merito.
  • La protezione umanitaria richiede un accertamento individualizzato della vulnerabilità del richiedente e una comparazione concreta tra il grado di integrazione in Italia e la compromissione dei diritti fondamentali che deriverebbe dal rimpatrio; non basta richiamare in via generale le condizioni socio-economiche del Paese di origine.
  • Se il racconto del richiedente è stato ritenuto inattendibile dal giudice di merito, la domanda di protezione umanitaria non può essere sostenuta con allegazioni meramente astratte o generiche sulla situazione del Paese, dovendo emergere ulteriori e specifiche ragioni di vulnerabilità.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, delle fonti informative o della credibilità del richiedente sotto forma di denuncia di vizio motivazionale o di travisamento, quando la critica si risolva in una mera richiesta di diversa ponderazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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