Cassazione Civile, Ordinanza n. 03991/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società agricola, di cartelle di pagamento relative a contributi/oneri consortili dovuti per gli anni 2009-2013. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR Toscana aveva poi respinto l'appello principale del consorzio di bonifica, ritenendo illegittimi gli atti impositivi perché, pur essendo stati approvati piano di classifica e perimetrazione, la contribuente aveva dimostrato l'assenza di beneficio in relazione ai propri terreni, interessati da allagamenti e da inefficienza degli impianti di pompaggio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse non i presupposti impositivi ma il quantum debeatur, quindi un profilo di interesse legittimo; 2) violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile una seconda relazione tecnica prodotta in appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sull'onere della prova in materia di contributi di bonifica; 4) violazione delle norme sui contributi consortili e dei principi costituzionali, assumendo che la contribuente aveva unilateralmente "autoridotto" il tributo applicando una tariffa inferiore e che i contributi sono tributi indisponibili, non corrispettivi privatistici; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata valutazione della relazione integrativa prodotta in appello; 6) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata contestazione del piano di classifica, la limitata incidenza temporale e spaziale degli allagamenti, e la funzione dell'impianto idrovoro; 7) omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, in particolare sulla c.t.u. richieste nel primo grado e reiterata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo tardiva la questione di giurisdizione perché il giudice di primo grado aveva deciso nel merito e il consorzio avrebbe dovuto impugnare tempestivamente sul punto, con conseguente giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR aveva illegittimamente e apoditticamente escluso la relazione tecnica prodotta in appello, mentre nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, nei limiti delle preclusioni specifiche previste dal rito, e il giudice avrebbe dovuto valutarne in concreto rilevanza e pertinenza con motivazione adeguata. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
La censura di difetto di giurisdizione è stata ritenuta inammissibile perché proposta tardivamente, dopo una decisione di merito che aveva implicato la giurisdizione del giudice tributario.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per la dedotta violazione processuale relativa alla produzione documentale in appello e all'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per le doglianze di violazione di legge sostanziale e di norme sulla ripartizione dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per il lamentato omesso esame di fatti decisivi.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, senza un divieto generale per documenti preesistenti, nei limiti delle specifiche preclusioni del rito e del divieto di domande nuove o eccezioni in senso stretto.
È richiamato come limite alle nuove domande e alle nuove eccezioni in senso stretto in appello nel processo tributario.
È richiamato quale termine di decadenza entro cui devono essere effettuate le produzioni documentali.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere della prova nelle controversie sui contributi consortili.
artt. 10, 11, 59 r.d. n. 215/1933
Richiamati dal ricorrente come norme disciplinanti i contributi di bonifica.
Richiamato dal ricorrente in tema di contributi consortili e bonifica.
art. 16 l.r. Toscana n. 34/1994
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina regionale dei contributi di bonifica.
artt. 28 e 29 l.r. Toscana n. 79/2012
Richiamati dal ricorrente in tema di disciplina regionale dei contributi di bonifica.
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'autoriduzione del contributo e la natura pubblicistica e indisponibile dell'obbligazione tributaria.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, rimasta assorbita.
Richiamati per la doglianza sulla valutazione della prova documentale, rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario la questione di giurisdizione, se il giudice di primo grado ha deciso nel merito, deve essere tempestivamente devoluta con impugnazione; in difetto, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione e la censura è inammissibile in cassazione.
- L'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario: il giudice non può escluderli in modo apodittico, ma deve valutarne concretamente pertinenza e rilevanza, nei limiti delle preclusioni proprie del rito.
- La valutazione dell'ammissibilità e della rilevanza di una prova documentale prodotta in appello deve essere sorretta da motivazione specifica; non è sufficiente affermare in modo generico che il documento introduce elementi nuovi non consentiti.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbe le ulteriori censure, la Corte cassando con rinvio rimette al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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