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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10462/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento notificato a una società per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2004. La contribuente impugnò l’atto, ma il giudice d’appello tributario dichiarò inammissibile il ricorso originario per tardività, ritenendo non cumulabili la sospensione del termine per l’istanza di accertamento con adesione prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 con la sospensione feriale dei termini. La stessa sentenza dichiarò anche improcedibile l’appello della contribuente. In cassazione la società dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, 6 del D.Lgs. n. 218/1997, L. n. 742/1969 e dell’art. 7-quater, comma 18, del D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, sostenendo la cumulabilità delle due sospensioni e quindi la tempestività del ricorso introduttivo. Con il secondo motivo lamentò nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente e per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo sia l’assenza di adeguata motivazione, sia che la questione di tardività non fosse stata eccepita dall’Ufficio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che la normativa interpretativa del 2016 consente la cumulabilità tra sospensione per accertamento con adesione e sospensione feriale, con applicazione anche ai procedimenti in corso; sulla base dei dati di fatto indicati nella sentenza impugnata, il ricorso originario era tempestivo perché notificato entro il termine risultante dal cumulo delle sospensioni. Il secondo motivo è stato invece rigettato, poiché la motivazione della sentenza d’appello non era apparente e la tardività del ricorso era rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre precisato che, correttamente applicando la cumulabilità delle sospensioni, il ricorso introduttivo della contribuente era tempestivo e che era erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività, con conseguente caducazione anche della pronuncia di improcedibilità dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Fissa il termine decadenziale di 60 giorni per il ricorso al giudice tributario; il rispetto del termine è condizione dell’azione e la tempestività va allegata e provata dal ricorrente, essendo la tardività rilevabile d’ufficio.

  • art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La sospensione del termine per impugnare in pendenza di accertamento con adesione è un termine da considerare nel computo del termine di decadenza; dopo la norma interpretativa del 2016 è cumulabile con la sospensione feriale.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    periodo feriale di 46 giorni nella formulazione vigente ratione temporis

    La sospensione feriale si applica cumulativamente alla sospensione per accertamento con adesione per effetto della norma interpretativa sopravvenuta.

  • art. 7-quater, comma 18, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Norma interpretativa di natura processuale che rende cumulabili la sospensione feriale e quella prevista per l’accertamento con adesione, applicabile anche ai procedimenti in corso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Censura di nullità della sentenza per vizi di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della decisione per motivazione contraddittoria o apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 335 c.p.c.

    Ha consentito la riunione degli appelli separatamente proposti.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata senza incidere sull’esito della questione processuale rilevata.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione della statuizione principale travolge, per effetto espansivo, la declaratoria consequenziale di improcedibilità dell’appello.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la proroga al primo giorno non festivo del termine finale cadente di domenica.

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso al giudice tributario è perentorio e la sua tempestività deve essere dimostrata dal ricorrente; tuttavia, il giudice può rilevare d’ufficio la tardività dell’impugnazione anche se non eccepita dalla controparte.
  • La sospensione del termine per impugnare prevista per l’istanza di accertamento con adesione si cumula con la sospensione feriale dei termini processuali quando la disciplina sopravvenuta lo prevede espressamente; tale regola opera anche nei procedimenti pendenti, avendo la norma natura processuale e interpretativa.
  • Nel computo del termine di impugnazione, occorre sommare le sospensioni applicabili e poi verificare la data di spedizione del ricorso: ai fini della tempestività rileva, per il notificante, la data di consegna dell’atto all’ufficiale postale secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito esplicita la ragione della decisione, anche se la soluzione giuridica è erronea; in tal caso, il vizio da far valere è la violazione di legge, non la nullità della sentenza.
  • La cassazione della decisione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo travolge, per effetto espansivo, anche le statuizioni consequenziali che dipendono da quella declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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