Sentenza del 24/07/2025 n. 124 - Corte Costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 137/2020 (decreto ristori) per l'anno 2020, con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito e applicazione di sanzioni e interessi. Il giudice tributario rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero, sostenendo che i contributi a fondo perduto non hanno natura tributaria e che l'attribuzione di tali controversie alla giurisdizione tributaria viola il divieto di giudici speciali (art. 102, comma 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). La difesa statale ha invece sostenuto che il rinvio al controllo e al recupero all'Agenzia delle Entrate, la parametrizzazione a dati fiscali e l'applicabilità di sanzioni e interessi di matrice tributaria assimilano la materia a rapporti tributari, legittimando la devoluzione alle commissioni tributarie.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 137/2020 e dell'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020 nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del d.l. n. 137/2020. La Corte ha ritenuto che i contributi a fondo perduto siano misure di aiuto/trasferimenti e non atti tributari (mancanza di definitiva decurtazione patrimoniale e non costituzione di benefici fiscali), per cui l'attribuzione di tali controversie ai giudici tributari snatura la materia e viola l'art. 102, comma 2, Cost. Conseguentemente la Corte di giustizia tributaria rimettente deve dichiarare il difetto di giurisdizione e individuare il giudice competente; la censura relativa all'art. 3 Cost. è stata assorbita.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori)
La disposizione rinvia alle regole del decreto rilancio per controllo e recupero, ma la Corte ha ritenuto illegittimo devolvere alla giurisdizione tributaria le controversie di recupero perché il contributo non ha natura tributaria.
art. 25, comma 12, decreto‑legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)
La norma prevedeva che le controversie relative all'atto di recupero si applicassero alle disposizioni del d.lgs. n. 546/1992; la Corte ha dichiarato illegittimo tale rinvio nella parte in cui priva i magistrati ordinari della cognizione, essendo il contributo di natura non tributaria.
art. 102, comma 2, Costituzione
Il divieto di istituire giudici speciali impone che la giurisdizione tributaria sia limitata a materie di vera natura tributaria; devolvere controversie non tributarie alla giurisdizione tributaria viola tale principio.
art. 3 Costituzione
La censura per violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento della questione relativa all'art. 102 Cost.; la Corte ha comunque osservato che la scelta legislativa di riparto di giurisdizione non può comportare disparità ingiustificate tra fattispecie accomunate da una stessa ratio.
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
La richiamata applicabilità delle disposizioni del processo tributario alle controversie di recupero è stata ritenuta illegittima quando la controversia verte su rapporti non tributari.
art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Il richiamo a sanzioni di matrice tributaria non trasforma la natura sostanziale del contributo in materia tributaria; la mera applicazione formale di norme sanzionatorie tributarie non è sufficiente.
art. 20, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'applicazione di interessi in caso di recupero, richiamata dalle norme, non implica la natura tributaria della prestazione sottostante.
VI disposizione transitoria e finale della Costituzione
Richiama l'obbligo di non snaturare le materie originariamente attribuite agli organi di giurisdizione speciale nel processo di revisione; utile per il principio che le competenze devono rispettare la natura delle materie.
Massime di principio
- I contributi a fondo perduto erogati come trasferimenti/aiuti non costituiscono di per sé atti tributari: verificare se la misura è un trasferimento (aiuto) o un beneficio fiscale (riduzione del carico tributario).
- La semplice parametrizzazione del contributo a dati fiscali (partita IVA, fatturato, ecc.) o l'affidamento della gestione all'Agenzia delle Entrate non sono elementi sufficienti per qualificare la fattispecie come tributaria.
- Il rinvio legislativo a procedure, sanzioni o rimedi di matrice tributaria non trasforma automaticamente la natura sostanziale della fattispecie; occorre valutare la sostanza economica e giuridica dell'atto.
- Quando la materia è qualificata come non tributaria, le controversie su concessione, diniego o recupero devono essere devolute al giudice ordinario competente: il giudice tributario deve dichiarare difetto di giurisdizione e indicare il giudice competente.
- In casi simili è opportuno contestare la devoluzione alla giurisdizione tributaria argomentando sulla natura del rapporto (trasferimento vs imposizione) e sul criterio sostanziale più che formale del soggetto erogatore.
- Per lo Stato/Amministrazione: se si intende attribuire controversie alla giurisdizione tributaria, è necessario che la norma renda evidente la natura tributaria della prestazione (es. effetto diretto sul carico fiscale) per evitare questioni di costituzionalità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2025Sentenza del 23/07/2025 n. 2320 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 23 lug 2025Sentenza del 23/07/2025 n. 3273 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
- Sentenza · 23 lug 2025Sentenza del 23/07/2025 n. 20845 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 lug 2025Sentenza del 23/07/2025 n. 20847 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 lug 2025Sentenza del 23/07/2025 n. 20929 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 lug 2025Sentenza del 25/07/2025 n. 21306 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →