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Sentenza

Sentenza del 24/07/2025 n. 124 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero del contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 137/2020 (decreto ristori) per l'anno 2020, con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito e applicazione di sanzioni e interessi. Il giudice tributario rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero, sostenendo che i contributi a fondo perduto non hanno natura tributaria e che l'attribuzione di tali controversie alla giurisdizione tributaria viola il divieto di giudici speciali (art. 102, comma 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). La difesa statale ha invece sostenuto che il rinvio al controllo e al recupero all'Agenzia delle Entrate, la parametrizzazione a dati fiscali e l'applicabilità di sanzioni e interessi di matrice tributaria assimilano la materia a rapporti tributari, legittimando la devoluzione alle commissioni tributarie.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 137/2020 e dell'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020 nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del d.l. n. 137/2020. La Corte ha ritenuto che i contributi a fondo perduto siano misure di aiuto/trasferimenti e non atti tributari (mancanza di definitiva decurtazione patrimoniale e non costituzione di benefici fiscali), per cui l'attribuzione di tali controversie ai giudici tributari snatura la materia e viola l'art. 102, comma 2, Cost. Conseguentemente la Corte di giustizia tributaria rimettente deve dichiarare il difetto di giurisdizione e individuare il giudice competente; la censura relativa all'art. 3 Cost. è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto ristori)

    La disposizione rinvia alle regole del decreto rilancio per controllo e recupero, ma la Corte ha ritenuto illegittimo devolvere alla giurisdizione tributaria le controversie di recupero perché il contributo non ha natura tributaria.

  • art. 25, comma 12, decreto‑legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)

    La norma prevedeva che le controversie relative all'atto di recupero si applicassero alle disposizioni del d.lgs. n. 546/1992; la Corte ha dichiarato illegittimo tale rinvio nella parte in cui priva i magistrati ordinari della cognizione, essendo il contributo di natura non tributaria.

  • art. 102, comma 2, Costituzione

    Il divieto di istituire giudici speciali impone che la giurisdizione tributaria sia limitata a materie di vera natura tributaria; devolvere controversie non tributarie alla giurisdizione tributaria viola tale principio.

  • art. 3 Costituzione

    La censura per violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento della questione relativa all'art. 102 Cost.; la Corte ha comunque osservato che la scelta legislativa di riparto di giurisdizione non può comportare disparità ingiustificate tra fattispecie accomunate da una stessa ratio.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    La richiamata applicabilità delle disposizioni del processo tributario alle controversie di recupero è stata ritenuta illegittima quando la controversia verte su rapporti non tributari.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Il richiamo a sanzioni di matrice tributaria non trasforma la natura sostanziale del contributo in materia tributaria; la mera applicazione formale di norme sanzionatorie tributarie non è sufficiente.

  • art. 20, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'applicazione di interessi in caso di recupero, richiamata dalle norme, non implica la natura tributaria della prestazione sottostante.

  • VI disposizione transitoria e finale della Costituzione

    Richiama l'obbligo di non snaturare le materie originariamente attribuite agli organi di giurisdizione speciale nel processo di revisione; utile per il principio che le competenze devono rispettare la natura delle materie.

Massime di principio

  • I contributi a fondo perduto erogati come trasferimenti/aiuti non costituiscono di per sé atti tributari: verificare se la misura è un trasferimento (aiuto) o un beneficio fiscale (riduzione del carico tributario).
  • La semplice parametrizzazione del contributo a dati fiscali (partita IVA, fatturato, ecc.) o l'affidamento della gestione all'Agenzia delle Entrate non sono elementi sufficienti per qualificare la fattispecie come tributaria.
  • Il rinvio legislativo a procedure, sanzioni o rimedi di matrice tributaria non trasforma automaticamente la natura sostanziale della fattispecie; occorre valutare la sostanza economica e giuridica dell'atto.
  • Quando la materia è qualificata come non tributaria, le controversie su concessione, diniego o recupero devono essere devolute al giudice ordinario competente: il giudice tributario deve dichiarare difetto di giurisdizione e indicare il giudice competente.
  • In casi simili è opportuno contestare la devoluzione alla giurisdizione tributaria argomentando sulla natura del rapporto (trasferimento vs imposizione) e sul criterio sostanziale più che formale del soggetto erogatore.
  • Per lo Stato/Amministrazione: se si intende attribuire controversie alla giurisdizione tributaria, è necessario che la norma renda evidente la natura tributaria della prestazione (es. effetto diretto sul carico fiscale) per evitare questioni di costituzionalità.

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