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Sentenza

Sentenza del 23/07/2025 n. 3273 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le fatture n. 378116 e n. 378117 del 20 febbraio 2025, emesse dal GSE per il recupero delle somme dovute in base al meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022. Ha sostenuto che la pretesa fosse un tributo impugnabile davanti al giudice tributario e che fosse illegittima per erronea qualificazione e quantificazione degli extraprofitti e per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Il GSE ha eccepito il difetto di giurisdizione tributaria, l’inammissibilità dell’impugnazione delle fatture, il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza territoriale della Corte di Milano, avendo sede legale a Roma.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario, ma ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale: ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso contro il GSE doveva essere proposto presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, nella cui circoscrizione il GSE ha sede. La Corte si è quindi dichiarata incompetente in favore della Corte di Roma e ha assegnato i termini di legge per la riassunzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992. Non ha deciso nel merito le contestazioni sugli extraprofitti né le altre eccezioni, risultate assorbite o superate. Nulla sulle spese, la cui eventuale quantificazione è rimessa al giudice di Roma.

Norme richiamate

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.

    La competenza territoriale si determina in base alla sede del soggetto convenuto. Poiché il GSE ha sede legale a Roma e non risultano altre articolazioni territorialmente rilevanti, la controversia spettava alla Corte tributaria di Roma, non a quella di Milano.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è richiamata quale base per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, entro i termini di legge.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è proposta contro un ente, la competenza territoriale va individuata, secondo la regola applicata in questa decisione, facendo riferimento alla sede dell’ente convenuto, non alla sede del ricorrente.
  • La decisione sulla competenza territoriale non equivale a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa: le questioni di merito e le eccezioni non esaminate potranno essere trattate dal giudice competente dopo la riassunzione.
  • Se il giudice si dichiara incompetente e indica il giudice competente, la parte interessata deve riassumere il processo entro i termini previsti, per proseguirlo davanti a quest’ultimo.

Testo integrale

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