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Sentenza

Sentenza del 25/07/2025 n. 21306 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento n. ------, notificata il 10 aprile 2018 da Agenzia delle Entrate-Riscossione per Euro 662.568,24, relativa a interessi da sospensione e oneri di riscossione su un'iscrizione provvisoria pari a un terzo dell'accertato, in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento n. ------/2006. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1588/2020, che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento della cartella disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta e aveva respinto anche l'appello incidentale del contribuente. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato motivazione apparente, perché la CTR avrebbe annullato la cartella senza confrontarsi con i motivi di appello e affermando apoditticamente che non si potessero identificare il provvedimento presupposto, il calcolo e il tasso degli interessi. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione di controversie connesse relative al cosiddetto Gruppo Barletta e all'accertamento del reddito di partecipazione di A.A. per il 2006. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione degli artt. 10, 11, 25 e 39 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella contenesse i dati necessari e che, anche in caso di sospensione giudiziale, dal 1° gennaio 2016 fossero dovuti interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 20 marzo 2025, depositata il 25 luglio 2025, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse apparente e al di sotto del minimo costituzionale, perché non rendeva comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione: la CTR aveva affermato in modo apodittico che gli atti non consentivano di identificare il provvedimento presupposto o i criteri di calcolo degli interessi e aveva ipotizzato soltanto in via probabilistica una sospensione giudiziale, senza esaminare specificamente i motivi di appello. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi confermata né definitivamente esclusa la debenza degli interessi: la controversia dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 6, della Costituzione

    restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.

    La cassazione può sindacare la motivazione quando essa non raggiunge il livello minimo costituzionalmente richiesto, perché non permette di comprendere il fondamento della decisione.

  • Artt. 36, comma 2, e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono stati invocati dall'Agenzia con il primo motivo in relazione alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apodittica o apparente; la Corte ha accolto il motivo per l'incomprensibilità del percorso decisorio della CTR.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione è nulla quando la motivazione, pur formalmente presente, non rende percepibile il fondamento della pronuncia e impedisce di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È stato richiamato insieme alle disposizioni sulla motivazione nel motivo accolto, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • Art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 295 c.p.c.

    L'Agenzia li aveva invocati per sostenere che il giudizio tributario dovesse essere sospeso in ragione di controversie connesse. La Corte non ha deciso la questione, poiché il secondo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato dall'Agenzia come parametro per la censura di violazione e falsa applicazione delle norme sulla riscossione; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Artt. 10, 11, 25 e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'Agenzia li ha invocati sostenendo la completezza della cartella e l'applicabilità degli interessi anche in caso di sospensione giudiziale. La Corte non ha esaminato tali questioni, perché il terzo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Una motivazione non è sufficiente solo perché contiene frasi formalmente riferibili alla controversia: deve consentire di individuare le ragioni concrete della decisione e il percorso logico-giuridico seguito.
  • La motivazione è apparente quando il giudice formula conclusioni apodittiche o meramente ipotetiche, senza esaminare in modo riconoscibile le questioni e gli argomenti rilevanti prospettati dalle parti.
  • Quando la cassazione accoglie una censura processuale pregiudiziale e assorbe le altre, le questioni sostanziali assorbite non possono considerarsi decise: dovranno essere esaminate nel giudizio di rinvio.
  • La cassazione con rinvio per motivazione apparente non determina, di per sé, l'annullamento definitivo dell'atto tributario né conferma la pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve pronunciarsi nuovamente con motivazione adeguata.

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