Sentenza del 23/07/2025 n. 20929 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. impugnava in Cassazione il provvedimento della Commissione del patrocinio presso la Commissione tributaria di Siena che, il 9.3.2018, aveva rigettato la sua opposizione alla revoca (del 17.11.2017) della sua ammissione al gratuito patrocinio. Il ricorso era fondato su quattro censure: (1) violazione dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 perché, secondo il ricorrente, l'opposizione doveva essere decisa dal Presidente (magistrato) e non dalla Commissione; (2) violazione degli artt. 99, 126 e 139 D.P.R. n. 115/2002 per illegittimo riesame d'ufficio da parte della Commissione dopo che il Presidente aveva già deciso, con pretesa irretroattività del riesame e carenza di potere di revocare nuovamente; (3) violazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 per aver computato il reddito dei genitori non conviventi ai fini del diniego del beneficio; (4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 3 L. 241/1990 per motivazione apparente e mancato esame del fatto decisivo della non convivenza (residenze diverse), con conseguente calcolo errato del reddito familiare.
La decisione
Le Sezioni unite hanno ritenuto che, nel processo tributario, l'impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 139 D.P.R. n. 115/2002 deve essere proposta mediante opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (con applicazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 150/2011) davanti al giudice civile, e non con il rimedio speciale previsto dall'art. 99 (tipico del processo penale) né con ricorso per Cassazione diretto. Di conseguenza il ricorso per cassazione proposto da A.A. è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate; è stato altresì richiamato l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99
La Sezione ritiene che l'art. 99, norma particolarmente riferita al processo penale (opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello), non sia il rimedio applicabile per le controversie relative alla revoca dell'ammissione nel processo tributario; tale rimedio resta peculiarmente collegato al processo penale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170
L'art. 170 (opposizione ai decreti di liquidazione) è interpretato come rimedio generale, applicabile per le opposizioni avverso i provvedimenti di rigetto o revoca del patrocinio anche nel processo tributario, con instaurazione di un giudizio autonomo davanti al giudice civile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 137
L'art. 137 rinvia le disposizioni generali (Titolo I) e le disposizioni particolari del Titolo IV al patrocinio nel processo tributario, escludendo il richiamo alle disposizioni particolari del Titolo II (processo penale), indicazione che orienta a non applicare l'art. 99 al processo tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 139
Stabilisce la competenza esclusiva della Commissione per il patrocinio nel processo tributario per decidere sull'ammissione e sulla revoca; tale collocazione rafforza l'idea che l'impugnazione dei suoi provvedimenti avvenga con il rimedio generale previsto dall'art. 170.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136
Regola i casi di revoca dell'ammissione (mutamenti reddituali, mala fede ecc.); la Corte ritiene che le opposizioni avverso provvedimenti basati su art. 136 vadano trattate tramite art. 170 nel processo tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76
Prevede come computare il reddito ai fini del requisito: va considerato il reddito dei conviventi. La Corte richiama il principio che debbono essere valutati solo i redditi dei soggetti conviventi, e critica l'uso di redditi di non conviventi se comprovata la non convivenza.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15
Determinante per la procedura dell'opposizione ex art. 170: la Corte ricorda che l'art. 15 disciplina la procedura da seguire e l'individuazione del giudice a cui proporre l'opposizione (ricorso disciplinato dall'art. 15 per l'instaurazione del giudizio).
Costituzione, art. 111
Riferimento costituzionale richiamato in ordine a garanzie di tutela giurisdizionale e alla necessità di rimedi effettivi; comunque la Corte ritiene insufficiente il ricorso per cassazione come unico rimedio.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiesto dal ricorrente per censurare motivazione apparente; la Corte non ha invece esaminato il merito per inammissibilità del ricorso per difetto di rimedio corretto.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata nella censura relativa al dovere di motivazione e all'esame dei fatti decisivi; la Corte non è entrata nel merito vista l'inammissibilità procedurale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Norma richiamata per motivi processuali economici: la Corte dà atto che possono sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario i provvedimenti della Commissione per il patrocinio (ammissione, rigetto, revoca) si impugnano con opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice civile (procedura ex art. 15 D.Lgs. 150/2011), e non con l'istituto speciale dell'art. 99 riservato al processo penale.
- L'art. 99 e le norme collegate (112-113) hanno natura e finalità penalistiche: vanno considerate specifiche del processo penale e non sono automaticamente applicabili per analogia ai processi tributari.
- L'opposizione ex art. 170 ha natura di giudizio autonomo a contraddittorio pieno e quindi consente una rivalutazione di merito della decisione sulla ammissione o revoca del patrocinio; pertanto il ricorso per cassazione è in genere rimedio inadeguato come primo strumento impugnatorio.
- Ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il gratuito patrocinio occorre considerare il reddito dei soggetti conviventi; il reddito dei genitori non conviventi non dovrebbe essere computato salvo che non emerga effettiva convivenza o altro titolo di imputazione.
- La competenza esclusiva della Commissione tributaria a decidere sull'ammissione/revoca non esclude il diritto dell'interessato ad un rimedio giurisdizionale; tale rimedio è però il processo di opposizione davanti al giudice civile previsto dall'art. 170.
- Attenzione ai termini e alla parte legittimata passiva: l'art. 99 prevede termini e controparte diversi (20 giorni e ufficio finanziario) rispetto all'art. 170 (termine normalmente osservato di 30 giorni e, in concreto, soggetto legittimato passivo diverso, con conseguenze pratiche sulla notificazione).
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