Cassazione Civile, Ordinanza n. 19450/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti di somministrazione di lavoro intercorsi dal 2003 al 2010 tra il lavoratore e diverse società somministratrici, nell'interesse e a favore della società utilizzatrice, nonché da successivi contratti a termine direttamente sottoscritti con quest'ultima. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della nullità della somministrazione ritenuta irregolare, fraudolenta e simulata, la declaratoria di nullità dei contratti a termine per difetto o genericità della causa, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time sin dall'inizio della somministrazione e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e dell'appello, aveva ritenuto nulli i contratti di somministrazione per difetto di forma scritta e aveva dichiarato un rapporto subordinato a tempo indeterminato part time con decorrenza dal 1° luglio 2003. In Cassazione il lavoratore ha censurato la pronuncia per ultrapetizione, sostenendo che il giudice non poteva convertire il rapporto in part time invece che full time, e per violazione delle norme sulla somministrazione e sul contratto a termine; la società ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, l'assenza di nullità del ricorso introduttivo, l'erronea declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e l'errata decorrenza del rapporto dal 1° luglio 2003 invece che dal 22 luglio 2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e tutti i motivi del ricorso incidentale salvo uno. Ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il rilievo sulla data di decorrenza del rapporto, poiché dal primo contratto di somministrazione risultava una decorrenza effettiva dal 22 luglio 2003 e non dal 1° luglio 2003. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo e, decidendo nel merito, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time con decorrenza dal 22 luglio 2003, con mansioni di operatore di esercizio e con riconoscimento dell'anzianità di servizio da tale data. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Il ricorso introduttivo nel rito del lavoro è nullo solo se, anche valutato nel suo complesso e tramite i documenti allegati, non consente di individuare oggetto della domanda, fatti costitutivi e ragioni di diritto.
L'atto di appello è stato ritenuto conforme ai requisiti di specificità richiesti e non inammissibile.
L'atto di appello del lavoratore è stato ritenuto sufficientemente specifico nel rito del lavoro.
Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti e di decidere sulla base del tema realmente introdotto in giudizio, purché non attribuisca un bene diverso o maggiore di quello richiesto.
Il giudice può applicare d'ufficio le norme giuridiche corrette e qualificare diversamente i rapporti dedotti, secondo il principio iura novit curia.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando non consentito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso è deducibile in cassazione nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La censura in cassazione richiede specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Gli atti e documenti su cui si fonda il motivo devono essere specificamente prodotti e richiamati.
La somministrazione di lavoro richiede la forma scritta; la mancanza della forma scritta comporta nullità del contratto.
La somministrazione irregolare comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa rispetto all'asserita indeterminatezza del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure processuali incidentali.
art. 6 CEDU
Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto a un equo processo per asserita indeterminatezza del ricorso.
art. 1, primo comma, d.lgs. 368/2001
Richiamato dal ricorrente principale nelle doglianze sulla conversione del rapporto e sulla natura del contratto.
Richiamato dal ricorrente principale nelle censure sulla tipologia e durata della prestazione lavorativa.
art. 1 d.lgs. 61/2000
Richiamato dal ricorrente principale con riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale.
art. 2 d.lgs. 61/2000
Richiamato dal ricorrente principale con riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale.
art. 16 Reg. CE 561/2006
Richiamato dalla società per sostenere l'esistenza di obblighi di tenuta di documentazione di servizio, ma ritenuto irrilevante rispetto all'obbligo di forma scritta del contratto di somministrazione.
Richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore commerciale di conservare per dieci anni le scritture contabili.
Richiamato per distinguere l'obbligo di conservazione delle scritture dalla regola sull'onere della prova in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi non ricorre quando, dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti richiamati, sia comunque possibile individuare con chiarezza la pretesa e i fatti costitutivi della domanda.
- Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di qualificare diversamente i fatti dedotti in causa e di applicare la corretta disciplina giuridica, purché resti fermo il petitum sostanziale e non venga attribuito un bene della vita diverso o maggiore di quello richiesto.
- In materia di somministrazione di lavoro, la mancanza della forma scritta del contratto determina la nullità della somministrazione e la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore, con decorrenza dall'inizio della somministrazione irregolare e con la stessa tipologia di rapporto concretamente gestita.
- In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto storico è stato specificamente indicato, risulta discusso tra le parti e sia decisivo per il giudizio; non può invece trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
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