Sentenza n. 1255/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 265/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 265/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, relativa al pagamento degli importi dovuti a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 gennaio 2025, che aveva condannato l'Amministrazione a pagare euro 2.500,00 alla prima ricorrente per cinque anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, euro 1.500,00 al secondo ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed euro 2.500,00 al terzo ricorrente per cinque anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, è stato chiesto di ordinare il pagamento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre le spese a carico dell'Amministrazione. Il giudice ha rilevato che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo avente valore di giudicato. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio dell'azione esecutiva coattiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal Tribunale di Como, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori dovuti, agli oneri di registrazione e alle spese collegate al titolo, nonché agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dai creditori non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati; il TAR lo applica a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.
Costituiscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
È richiamato tra le disposizioni applicabili alla verifica della misura degli interessi dovuti sul capitale riconosciuto dal titolo.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Costituiscono la base processuale per la regolazione delle spese e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né determina autonomamente il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- I conteggi degli interessi e del capitale residuo elaborati dal creditore non vincolano l'amministrazione debitrice; l'importo dovuto deve essere verificato secondo il contenuto del titolo, la legge e i criteri relativi a misura e decorrenza degli interessi.
- Quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'inadempimento dell'amministrazione statale può essere fatto valere mediante azione di ottemperanza per il recupero delle somme dovute.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza del creditore e attribuzione dei poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
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