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Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, previamente notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse pienamente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per metà e ha posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato eventualmente versato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non impedisce al giudice di regolare le spese del processo tenendo conto dell'intervenuto adempimento e della soccombenza sostanziale dell'amministrazione.
  • In caso di adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese e porne la restante parte a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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