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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici nei quali la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 2.000 euro. La pronuncia era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all’attivazione della Carta e all’accredito dell’importo. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, che il titolo esecutivo era divenuto irrevocabile e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo di 2.000 euro oggetto della condanna, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non è stato considerato voce retributiva. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora potesse essere esclusa per la presenza di altre ragioni ostative: la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese, pari a 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale disposizione in base alla quale è stato prodotto il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando la pronuncia imponga all’Amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato della sentenza.
  • In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche gli adempimenti contabili necessari all’esecuzione.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: pur essendo astrattamente ammissibile, può essere negata quando sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali la complessità organizzativa e finanziaria dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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