Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 517/2024, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 517/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione. Nel corso del giudizio, il Ministero ha effettuato il pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo soltanto per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa azionata. Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per metà e ha posto la restante metà a carico del Ministero, in ragione dell’intervenuto adempimento e della soccombenza virtuale, liquidandola in euro 400,00 oltre accessori. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere
La soddisfazione integrale della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia di merito sull’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l’adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di regolare le spese secondo la soccombenza, anche virtuale, e in relazione al comportamento processuale delle parti.
- In caso di adempimento sopravvenuto dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza, il giudice può compensare parzialmente le spese e porre la restante parte a carico dell’amministrazione, oltre al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Come è indicizzato
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